Cassazione Penale, Ordinanza n. 21444/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto come detenzione di stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e rideterminato la pena. Il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi non decisivi, in particolare il quantitativo di sostanza rinvenuta, che sarebbe stato considerato al lordo, e che non avesse adeguatamente considerato la sua sostanziale incensuratezza, l'assenza di precedenti specifici e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già affrontato specificamente la questione della particolare tenuità del fatto con motivazione solida, adeguata e priva di manifesta illogicità. In particolare, ha reputato non censurabile la valutazione della Corte di appello che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. sulla base del quantitativo di sostanza ricavabile in 201 dosi medie singole, della diversa natura degli stupefacenti rinvenuti (hashish e marijuana) e del materiale di confezionamento trovato nell'abitazione, indice di attività illecita reiterata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione applicata in appello per riqualificare il fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa sulla base del quantitativo di sostanza, della pluralità e natura degli stupefacenti e del materiale di confezionamento, ritenuti indicatori di non occasionalità dell'attività illecita
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il giudice di merito motivi in modo congruo sulla non occasionalità della condotta e sulla consistenza offensiva del fatto, valorizzando dati oggettivi come quantità della sostanza, pluralità delle sostanze e presenza di strumenti per il confezionamento.
- In sede di legittimità, la valutazione di merito sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non è censurabile se sorretta da motivazione logica, adeguata e priva di manifeste illogicità; non è sufficiente riproporre una diversa lettura degli elementi fattuali.
- Nel giudizio sulla particolare tenuità, la mera incensuratezza o l'assenza di precedenti specifici non impongono automaticamente il riconoscimento della causa di non punibilità, se altri elementi del fatto depongono per una maggiore offensività o per una condotta non occasionale.
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