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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26096/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da ripetuti allagamenti verificatisi nei locali seminterrati di proprietà della società ricorrente, attribuiti al mancato funzionamento delle pompe di drenaggio condominiali. La società aveva chiesto il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., oltre alle spese di accertamento tecnico preventivo e al pregiudizio da mancato utilizzo dei locali durante il ripristino. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo il 50% del danno, ravvisando un concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c. per la scelta costruttiva di realizzare un impianto di riscaldamento a pavimento non impermeabilizzato, idoneo a favorire l'infiltrazione dell'acqua. La Corte d'appello ha confermato in sostanza tale impostazione, aggiungendo una modesta integrazione risarcitoria. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione dell'art. 1227 c.c. e delle norme sulle prove per asserita errata applicazione del principio di causalità e per l'ingiustificato riconoscimento del concorso di colpa; nullità della sentenza per l'uso indistinto delle due ipotesi dell'art. 1227 c.c.; violazione degli artt. 1226, 1227 e 2055 c.c. per avere attribuito alle parti una corresponsabilità paritaria nonostante, secondo la ricorrente, la causa dell'evento fosse il blocco elettrico delle pompe condominiali; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 1226 c.c. per il mancato ricorso alle presunzioni e alla liquidazione equitativa per alcuni danni di difficile quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero solo a ottenere una nuova valutazione del merito sull'incidenza causale delle condotte delle parti, già compiutamente esaminata dalla Corte d'appello, la quale aveva motivato sia sulla responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. sia sul concorso colposo della danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c., richiamando anche la regola del concorso paritario quando non sia possibile accertare le diverse incidenze causali. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o omesso esame di fatto decisivo, trattandosi di contestazioni dirette solo a rivalutare le prove. Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato che non si possono usare presunzioni o liquidazione equitativa per supplire alla totale mancanza di prova del danno e del suo ammontare, se la prova non è impossibile o estremamente difficoltosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    fonte della responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa; nel caso concreto è stata esaminata la possibile responsabilità del condominio custode delle pompe di drenaggio

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del danneggiato va valutato in base alla concreta incidenza causale della sua condotta; la riduzione del risarcimento è giustificata se la condotta della vittima ha contribuito alla verificazione o all'aggravamento del danno

  • art. 115 c.p.c.

    le censure formulate erano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, non a denunciare un vero travisamento

  • art. 116 c.p.c.

    non può essere invocato per imporre alla Corte di cassazione una diversa lettura del materiale probatorio

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è possibile solo quando il danno esista e sia provato, ma non sia agevolmente determinabile; non può supplire alla totale mancanza di prova

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    le presunzioni semplici non possono essere usate per determinare in modo suppletivo il danno se mancano gli elementi minimi di prova del pregiudizio e del suo ammontare

  • art. 2055, ultimo comma, c.c.

    quando non sia possibile accertare le diverse entità degli apporti causali, può operare la regola del concorso paritario

  • art. 360 c.p.c.

    co. 1 nn. 3, 4 e 5; co. 1 n. 3; co. 1 n. 5

    viene richiamato come base formale delle censure di violazione di legge, nullità e omesso esame, ma la Corte ne esclude la fondatezza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di danni da cosa in custodia, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa va apprezzata in rapporto alla sua concreta efficienza causale, secondo un criterio di ragionevole cautela collegato al principio di solidarietà: se la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con cautele normalmente esigibili, il comportamento imprudente della vittima può ridurre o persino interrompere il nesso causale.
  • La valutazione del concorso di colpa del danneggiato e della ripartizione delle responsabilità tra custode e vittima è questione di merito, insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito motivazione adeguata e coerente.
  • Non integra vizio denunciabile in cassazione la richiesta di una diversa lettura delle prove sotto la veste formale di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o di omesso esame di un fatto decisivo.
  • La presunzione di pari concorso causale può essere applicata quando non sia possibile accertare con prova specifica le diverse incidenze causali delle condotte delle parti.
  • La liquidazione equitativa del danno non può essere utilizzata per colmare la totale mancanza di prova del pregiudizio e del relativo ammontare; essa presuppone una base fattuale sufficientemente dimostrata e una reale difficoltà di quantificazione.
  • Le presunzioni semplici non possono sostituire la prova del danno quando l'allegazione sia generica e non sia dimostrata nemmeno l'esistenza del pregiudizio nelle sue componenti essenziali.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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