Cassazione Penale, Ordinanza n. 32227/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. La difesa ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato la pena valorizzando la negativa personalità dell'imputato e la commissione del fatto mentre egli era sottoposto a misura cautelare. Ha inoltre ritenuto che la determinazione della pena e l'entità della riduzione per le attenuanti generiche rientrino nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano applicati e motivati i criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto non emergevano arbitrarietà o illogicità tali da consentire il sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che fosse configurabile un vizio censurabile in cassazione nella determinazione della pena, poiché la motivazione della Corte d'appello era congrua e non illogica. Ha altresì ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata concessione della riduzione massima per le attenuanti generiche, osservando che la graduazione della pena e delle diminuzioni circostanziali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica quando la pena non sia sproporzionata rispetto alla cornice edittale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice in base alla quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato contestato.
Criteri di commisurazione della pena che il giudice di merito deve considerare e rendere riconoscibili nella motivazione.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la misura della relativa riduzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che solleciti una nuova valutazione della congruità della pena, quando la sua determinazione non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
- La graduazione della pena e la determinazione degli aumenti o delle diminuzioni derivanti dalle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, non essendo consentito al giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella compiuta nei gradi di merito.
- Per motivare la dosimetria della pena è sufficiente che il giudice renda riconoscibile l'impiego dei criteri dell'art. 133 c.p., anche mediante il richiamo alla gravità del reato, alla capacità a delinquere o con formule sintetiche quali "pena congrua" o "pena equa".
- È necessaria una motivazione specifica e dettagliata sulla dosimetria soltanto quando la pena applicata si collochi di gran lunga al di sopra della misura media della cornice edittale.
Come è indicizzato
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