Cassazione Civile, Ordinanza n. 15964/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 proposta da un avvocato che aveva ottenuto, in un precedente giudizio, la distrazione delle spese in proprio favore. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta contro il Ministero della giustizia, ritenendo che il giudizio presupposto, ai fini della legge Pinto, non fosse la fase di cognizione conclusa con la distrazione delle spese, ma soltanto la successiva fase di ottemperanza/esecuzione del titolo, con conseguente individuazione del diverso Ministero dell'economia e delle finanze quale amministrazione convenuta. Il ricorrente ha impugnato tale decreto con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio e dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse senza che il profilo fosse stato sollevato dal consigliere designato o con opposizione autonoma; 2) violazione degli artt. 4 L. 260/1958 e 102 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe dovuto verificare la ritualità dell'eccezione, la sanatoria derivante dalla costituzione dell'Avvocatura dello Stato e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze prima di decidere; 3) violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3 L. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, deducendo che la Corte avrebbe illegittimamente scisso la domanda, negato all'avvocato antistatario la qualità di parte anche nel giudizio di cognizione e indebitamente escluso tale fase dal computo della durata ragionevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che il difensore che ottiene la distrazione delle spese non diventa, per ciò solo, parte del giudizio di cognizione presupposto; la sua eventuale legittimazione autonoma nasce solo nella fase in cui agisce verso il soccombente per il pagamento delle spese. Di conseguenza, ai fini dell'equa riparazione, il giudizio presupposto non era la fase di cognizione conclusa con la distrazione, ma solo la successiva fase di esecuzione/ottemperanza, rispetto alla quale il soggetto passivamente legittimato era il Ministero dell'economia e delle finanze, non il Ministero della giustizia. La Corte ha inoltre osservato che l'Avvocatura dello Stato aveva ritualmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e che non vi era alcuna sanatoria. Non è stata disposta la condanna alle spese, perché il Ministero è rimasto intimato. È stato anche precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché il procedimento ex L. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di merito non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel rilevare i presupposti della domanda di equa riparazione e la corretta individuazione dell'amministrazione convenuta.
Non era necessario estendere il contraddittorio al Ministero dell'economia e delle finanze nel modo prospettato dal ricorrente, poiché la Corte ha qualificato il giudizio presupposto in modo diverso da quello sostenuto dal ricorrente.
art. 4 L. 260/1958
L'Avvocatura dello Stato, evocando tale norma, aveva correttamente indicato il Ministero dell'economia e delle finanze quale soggetto da convenire, senza che ciò comportasse sanatoria della vocatio nei confronti del Ministero della giustizia.
L'istanza di distrazione delle spese è accessoria e non rende il difensore parte del giudizio di cognizione; il difensore acquista una posizione autonoma solo rispetto all'azione per il pagamento delle spese.
La legittimazione ad agire dell'avvocato distrattario non si estende automaticamente al giudizio di cognizione presupposto.
La durata ragionevole va valutata rispetto al giudizio presupposto effettivamente rilevante; nel caso concreto non coincideva con la fase di cognizione ma con la successiva fase esecutiva/ottemperanza.
Il diritto all'equa riparazione presuppone l'individuazione corretta del processo presupposto e dell'amministrazione responsabile della sua irragionevole durata.
L'opposizione ex art. 5-ter consente al giudice di riesaminare i presupposti della domanda di equa riparazione, senza che la decisione monocratica sia preclusiva su tali profili.
art. 6, par. 1, CEDU
La Corte non ha ravvisato violazione del parametro convenzionale, poiché la durata ragionevole va rapportata al giudizio presupposto correttamente individuato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Inapplicabile al procedimento di equa riparazione ex L. 89/2001, non soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ha natura accessoria e incidentale: non introduce una domanda autonoma e non fa assumere al difensore distrattario la qualità di parte del giudizio di cognizione in cui è stata proposta.
- Ai fini dell'equa riparazione ex L. 89/2001, il giudizio presupposto deve essere individuato con riferimento alla fase processuale che incide realmente sulla durata ragionevole dedotta in giudizio; non ogni segmento del contenzioso collegato al medesimo titolo è automaticamente rilevante.
- Il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese può assumere una posizione processuale autonoma solo nell'azione diretta al recupero di quanto gli è dovuto, non già nel giudizio principale che ha generato il diritto alla distrazione.
- Nel procedimento per equa riparazione, il giudice può rilevare e riesaminare i presupposti della legittimazione passiva e dell'individuazione dell'amministrazione convenuta anche in sede di opposizione, senza vincolo derivante dalla decisione monocratica.
- La corretta individuazione dell'amministrazione obbligata dipende dalla natura del giudizio presupposto concretamente rilevante, non dalla mera titolarità formale del provvedimento richiamato dalla domanda.
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