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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23104/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione emesso dal Comune per ICI 1999, relativo a fabbricati ubicati nel territorio comunale e censiti in catasto, per un importo di euro 572,76 oltre accessori. Il contribuente aveva impugnato l’atto e, in primo grado, aveva ottenuto solo una riduzione delle sanzioni. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per asserita omissione della ricostruzione delle domande, delle difese e dei motivi; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado per sottoscrizione del presidente apposta solo in calce all’ultima pagina; 3) omessa pronuncia e vizio motivazionale in relazione ai dedotti ‘motivi aggiunti’ depositati con memoria conclusiva, connessi anche al problema dei termini per il deposito documentale in appello; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. o, in subordine, vizio motivazionale, per avere il giudice ritenuto corretto il calcolo dell’ICI sui valori catastali di appartamenti in corso di edificazione, benché privi di allacci, utenze, collaudi e certificazioni sanitarie, assumendo invece che il tributo dovesse essere calcolato sull’area edificabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, dichiarato inammissibile il terzo e infondato il quarto. In particolare, ha affermato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione e una ricostruzione processuale sufficienti al minimo costituzionale; che la sottoscrizione del presidente solo in calce all’ultima pagina non determina nullità della sentenza; che le doglianze sui presunti motivi aggiunti erano in parte non ritualmente dedotte e in parte dirette a una rivalutazione del merito; e che, in tema di ICI, i fabbricati iscritti in catasto vanno tassati sulla base della rendita catastale, restando irrilevanti l’abitabilità, l’utilizzabilità concreta o la capacità reddituale, una volta accertata la loro esistenza giuridica e l’iscrizione catastale. Nulla è stato disposto sulle spese perché il Comune è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere concisa esposizione dello svolgimento del processo, richieste delle parti e succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro omissione comporta nullità solo se impedisce di individuare thema decidendum e ragioni della decisione.

  • art. 132, secondo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.

    La mancanza dello svolgimento del processo o di una motivazione comprensibile determina nullità solo quando renda impossibile comprendere l’oggetto della decisione e le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve esporre i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione; il parametro vale anche nel processo tributario tramite rinvio compatibile.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; la soglia richiesta è quella del minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se la domanda o eccezione era ritualmente proposta e specificamente riprodotta nel ricorso per cassazione; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di una questione di puro diritto, la Corte può decidere nel merito evitando la cassazione con rinvio, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata.

  • art. 59, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancanza di sottoscrizione della sentenza di primo grado integra nullità rilevante ai fini della regressione, ma nel caso concreto la sottoscrizione in calce all’ultima pagina è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 132, terzo comma, n. 5), c.p.c.

    La sottoscrizione del giudice è richiesta come sigillo conclusivo della sentenza e si riferisce all’intero atto, non a ciascun foglio.

  • art. 133 c.p.c.

    L’autenticità della sentenza sottoscritta può essere contestata solo con querela di falso in caso di materiale contraffazione post-deposito.

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546

    La sottoscrizione apposta dal presidente in calce alla pagina finale è conforme al requisito di forma della sentenza tributaria.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario si applicano in via di rinvio materiale le norme del codice di procedura civile compatibili e le relative disposizioni di attuazione.

  • art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    L’avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; è sufficiente l’indicazione analitica dei dati catastali, del valore imponibile, dell’aliquota e dell’imposta.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    In tema di ICI il presupposto è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; per i fabbricati iscritti in catasto il tributo si collega alla loro esistenza giuridica.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è determinata con riguardo alla rendita catastale e non alla concreta utilizzabilità del bene.

  • art. 12 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Le sanzioni erano state ridotte in primo grado applicando criteri più favorevoli.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza è nulla per carenza di motivazione solo se la lacunosità dell’esposizione impedisce di identificare le questioni decise e le ragioni della decisione; non basta l’omessa trascrizione integrale delle conclusioni o una sintesi essenziale del processo.
  • Il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto in modo specifico e autosufficiente nel ricorso per cassazione, indicando puntualmente il contenuto della domanda o eccezione, l’atto in cui fu proposta e la sua decisività; in difetto la censura è inammissibile.
  • La sottoscrizione della sentenza da parte del presidente apposta in calce all’ultima pagina è sufficiente a integrare il requisito formale della decisione, poiché la firma si riferisce all’intero atto e non deve comparire su ogni foglio.
  • In tema di ICI, per i fabbricati iscritti in catasto il presupposto e la base imponibile si determinano sulla base della loro esistenza giuridica e della rendita catastale; l’abitabilità, l’utilizzo effettivo o la capacità reddituale concreta non escludono l’imposizione.
  • L’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento è assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere an e quantum della pretesa, mediante l’indicazione dei dati essenziali dell’immobile e del calcolo effettuato.
  • La Corte di cassazione può decidere nel merito una questione di puro diritto, senza rinvio, quando l’accoglimento del motivo non richieda ulteriori accertamenti di fatto; se invece i motivi sono infondati o inammissibili, il ricorso va rigettato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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