Cassazione Penale, Sentenza n. 38553/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna del Tribunale di Palmi per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. in relazione al comma 2, n. 2. Sono stati sollevati tre motivi principali: 1) violazione di legge per non aver dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado; 2) illogicità e/o carenza della motivazione per presunto travisamento della prova sulla sussistenza del dolo generico e in relazione all'assenza dell'imputato in dibattimento; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per la determinazione del trattamento sanzionatorio entro i limiti edittali. Il difensore ha inoltre depositato memoria ribadendo l'intervenuta prescrizione e richiamando gli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Applicando il criterio delineato dalle Sezioni Unite nella sentenza Ricci (n. 12602/2015), ha rilevato che il reato si era estinto per prescrizione in data 23/09/2017, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (16/12/2022). Per l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e in conformità alla giurisprudenza di legittimità, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma del fatto-reato contestato: la corte ha confermato che si trattava del reato previsto da tale norma, ma il suo accertamento è divenuto privo di rilievo per l'estinzione per prescrizione.
art. 99, comma 4 in relazione al comma 2, n. 2
Riferimento alla recidiva contestata; la Corte ha considerato la recidiva nel quadro processuale, ma ha comunque ritenuto che, anche tenendo conto della recidiva, la prescrizione si era già perfezionata.
codice di procedura penale, art. 129
Principio dell'obbligo per il giudice di merito di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (compresa la prescrizione) e adottare il provvedimento conseguente, anche in assenza di eccezione di parte.
Sezioni Unite, sentenza Ricci
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Rv. 266818)
La pronuncia delle Sezioni Unite è stata seguita per ammettere il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; stabilisce che tale questione è rilevabile in cassazione anche con un unico motivo e impone al giudice di merito l'obbligo di declaratoria immediata.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può annullare la sentenza di merito per intervenuta prescrizione anche se la questione non è stata sollevata dal giudice di merito, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ricci).
- L'art. 129 c.p.p. impone al giudice di merito l'obbligo di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità, comprese l'estinzione per prescrizione, e di adottare il provvedimento conseguente; il mancato rispetto di tale obbligo può essere rimediato dalla Cassazione con annullamento senza rinvio quando la prescrizione è già intervenuta.
- La presenza della recidiva va considerata nel quadro della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, ma non impedisce che il reato si estingua per prescrizione se i termini si sono comunque completati anteriormente alla sentenza impugnata.
- Se emergono più motivi di impugnazione, la dichiarazione di prescrizione intervenuta anteriormente alla decisione impugnata è assorbente: una volta accertata annulla la rilevanza delle doglianze sul merito della colpevolezza e del trattamento sanzionatorio.
- In casi simili è importante calcolare con precisione la decorrenza e i termini della prescrizione (anche tenendo conto di eventuali interruzioni o riconteggi legati alla recidiva) per stabilire se la causa di estinzione sia intervenuta prima della pronuncia impugnata.
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