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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23463/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta avverso alcune cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative, opposizione respinta dal Tribunale di Roma sul rilievo che le cartelle risultavano regolarmente notificate. In cassazione il destinatario delle cartelle ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., censurando l'utilizzo da parte del giudice di merito delle relate di notifica prodotte in fotocopia: a suo dire, il disconoscimento delle copie era stato ritenuto genericamente inefficace, senza considerare che egli aveva contestato anche l'esistenza degli originali, sicché non avrebbe potuto precisare ulteriormente il disconoscimento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 140, 112 e 115 c.p.c., assumendo che, con riferimento a una specifica cartella, la notifica non fosse validamente perfezionata tramite la sottoscrizione della ricevuta della raccomandata contenente l'avviso di notifica; ha inoltre evidenziato che tale avviso non sarebbe stato presente nel fascicolo della controparte e che vi sarebbe discrepanza tra il numero della raccomandata indicato nella relata e quello riportato nell'avviso di spedizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme al consolidato orientamento secondo cui, quando l'agente della riscossione produce copia fotostatica della relata o dell'avviso di ricevimento e la parte contesta la conformità delle copie agli originali, il giudice non può limitarsi a escludere ogni efficacia probatoria delle copie, ma deve valutarne la contestazione alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili, anche presuntivi; il Tribunale, nel caso concreto, aveva infatti valorizzato i dati desumibili dalle copie prodotte, ritenendo dimostrata la notifica ex art. 140 c.p.c. anche in base all'avviso spedito con raccomandata e ricevuto dal destinatario. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia perché mirava a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla documentazione prodotta, sia perché la doglianza sembrava in realtà denunciare un errore di fatto revocatorio, deducibile con il rimedio di cui all'art. 395 c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero si era limitato a costituirsi senza notificare controricorso e le altre parti intimate non avevano svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche; la Corte non ne accoglie l'impostazione, richiamando l'orientamento secondo cui le copie vanno valutate insieme agli altri elementi istruttori

  • art. 2719 c.c.

    la contestazione della conformità della copia all'originale non impone di escludere automaticamente il valore probatorio del documento, ma richiede una valutazione complessiva degli elementi disponibili

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata risulta conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della notificazione presso il destinatario assente; il Tribunale ha ritenuto perfezionata la notifica sulla base degli adempimenti e dell'avviso inviato per raccomandata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un apprezzamento di fatto del giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma non ha condotto all'accoglimento della censura, trattandosi di valutazione del materiale probatorio

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato per affermare che l'eventuale errore denunciato dal ricorrente avrebbe natura revocatoria e sarebbe azionabile con il rimedio specifico di revocazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Quando l'agente della riscossione produce in giudizio copie fotostatiche della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento, la contestazione della conformità agli originali ex art. 2719 c.c. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle copie: il giudice deve valutarle insieme agli altri elementi istruttori, anche presuntivi, ricavabili dal loro contenuto.
  • La verifica della regolarità della notifica, in presenza di documentazione prodotta in copia e di elementi attestanti l'avvenuto compimento degli adempimenti di legge, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, contesti in realtà un errore percettivo o di valutazione del materiale documentale può essere inammissibile in sede di legittimità e, se del caso, deducibile soltanto con il rimedio revocatorio.
  • La Corte può dichiarare inammissibile il ricorso quando esso si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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