Sentenza del 09/07/2024 n. 18805 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato, ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015, un aggiornamento catastale chiedendo di ridurre la rendita da 7.296 a 3.868 euro. L’Agenzia l’ha invece determinata in 6.530 euro. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la conferma in appello, la società ha dedotto: (1) che l’aggiornamento previsto dalla legge riguarderebbe tutti gli immobili dei gruppi catastali D ed E e consentirebbe una revisione più ampia della rendita, non limitata allo scorporo degli impianti; (2) violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c. e omesso esame della perizia di parte, sostenendo che i giudici avessero recepito senza adeguata valutazione la stima dell’Ufficio; (3) che la stima dell’Agenzia non sarebbe stata una stima diretta dell’immobile, essendo basata sulla categoria e sul prezzario DEI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’aggiornamento ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015 serve esclusivamente ad adeguare la rendita ai criteri del comma 21, in particolare escludendo dalla stima gli impianti e i macchinari funzionali al processo produttivo; la contribuente non aveva individuato componenti di questo tipo da scorporare. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame richiedeva di indicare le diverse ragioni fattuali delle due decisioni, e la perizia di parte è un’allegazione tecnica, non una prova autonoma; non risultano inoltre violazioni degli artt. 112 o 115 c.p.c. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, anche perché la società non aveva specificato né dimostrato quale errore fosse stato commesso nella valutazione catastale originaria. Il terzo motivo è inammissibile, perché non censura tale ratio decidendi e sollecita una nuova valutazione di merito sulla metodologia estimativa. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 2.600 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208 del 2015
il comma 22, nell'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell'atto di aggiornamento catastale ivi previsto, fa riferimento a tutti gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 e, dunque, degli immobili a destinazione speciale, di cui alle categorie D ed E, ma, nel contempo, chiarisce che la nuova procedura introdotta è funzionale all'adeguamento della rendita castale ai criteri di cui al comma 21, che si presenta come innovativo rispetto al passato limitatamente alla esclusione dalla stima catastale di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari degli immobili dei gruppi D ed E possono presentare l’aggiornamento previsto dal comma 22 soltanto per adeguare la rendita ai criteri del comma 21, e quindi per escludere dalla stima le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo che la nuova disciplina sottrae alla valutazione catastale. La procedura non consente, di per sé, una revisione generalizzata della rendita.
Art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939
In proposito è opportuno ricordare che già l' art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 prevedeva la determinazione con stima diretta degli opifici, dei fabbricati di cui all'art. 28 della legge n. 1231 del 1936 , costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea a tali esigenze senza radicali trasformazioni, e delle unità immobiliari non raggruppabili in categorie e classi per la singolarità delle loro caratteristiche.
La stima diretta era già prevista per opifici e immobili con caratteristiche speciali o non riconducibili alle ordinarie categorie e classi; la novità della legge del 2015 rilevante nel caso riguarda invece l’esclusione di determinate componenti impiantistiche.
Art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
nell'ipotesi di doppia conforme (che ricorre nel caso di specie), il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell' art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile, ai sensi dell' art. 348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ., se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
In caso di doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non confronta le ragioni fattuali delle due decisioni e non dimostra che siano diverse.
per dedurre la violazione dell' art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una contestazione del peso attribuito alle prove: occorre denunciare che il giudice abbia fondato la decisione su prove introdotte di propria iniziativa al di fuori dei poteri officiosi.
Neppure può ravvisarsi una violazione dell' art. 112 cod. proc. civ., essendosi i giudici di appello pronunciati sulla domanda proposta e sulle censure di appello formulate.
Non sussiste ultrapetizione o omessa pronuncia quando il giudice decide sulla domanda e sulle censure effettivamente formulate.
Più precisamente l' art. 115 cod. proc. civ. impone di porre a fondamento della decisione del giudice le prove dedotte ed i fatti pacifici. Tuttavia, la conformità della sentenza al modello di cui all' art. 132 , n. 4, cod. proc. civ. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto decisivi; il giudice non deve discutere singolarmente ogni prova o tesi difensiva.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13, comma - 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione a seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- L’aggiornamento catastale previsto dall’art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015 non è uno strumento per ridiscutere liberamente l’intera rendita: è finalizzato all’adeguamento ai criteri del comma 21, in particolare allo scorporo degli impianti e macchinari non più stimabili.
- Chi chiede la rideterminazione deve indicare concretamente quali componenti impiantistiche siano state incluse nella rendita precedente e debbano essere escluse secondo la nuova disciplina; una richiesta generica di riduzione non è sufficiente.
- Per contestare la rendita per un errore diverso dallo scorporo delle componenti previsto dalla disciplina del 2015, il contribuente deve allegare e dimostrare in modo specifico l’errore della valutazione catastale originaria.
- Una perizia stragiudiziale o di parte costituisce un’allegazione tecnica e non una prova autonoma: il giudice può non confutarne ogni passaggio se la decisione espone ragioni incompatibili con essa.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare le differenze tra le ricostruzioni fattuali dei giudici di primo e secondo grado; non basta riproporre la propria valutazione delle prove.
- La contestazione della metodologia estimativa non può trasformare il giudizio di cassazione in una nuova valutazione tecnica di merito e deve comunque confrontarsi con la specifica ragione decisiva della sentenza impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 113 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18689 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18692 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18702 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18705 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 lug 2024Sentenza del 09/07/2024 n. 18715 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →