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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11066/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto, investito da una società di somministrazione di lavoro di poteri di gestione dell’azienda in forza di procura speciale, aveva ricevuto dall’ispettorato del lavoro un’ordinanza-ingiunzione con sanzione amministrativa per infedele compilazione dei fogli LUL e errato inquadramento contrattuale di alcuni lavoratori. La corte d’appello, in riforma del primo grado, aveva respinto l’opposizione ritenendo che la procura speciale gli attribuisse poteri di gestione e amministrazione del settore del personale somministrato, configurando una preposizione institoria, e che egli fosse quindi responsabile degli illeciti amministrativi, anche per culpa in vigilando, nonostante l’affidamento della tenuta dei libri a un consulente esterno. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) nullità per violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse fondato la decisione su un fatto nuovo, cioè la preposizione institoria, mai allegato in primo grado; 2) nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., per asserito errore percettivo nella lettura della procura speciale, che secondo il ricorrente riguardava solo i rapporti con le pubbliche amministrazioni e non la gestione dei rapporti di lavoro; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 3 l. n. 689/1981, perché la corte d’appello avrebbe erroneamente posto a carico del ricorrente la prova di circostanze contrastanti con il presupposto di responsabilità amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la pretesa sanzionatoria era già fondata in primo grado sui poteri conferiti dalla procura speciale e che la qualificazione di tali poteri come preposizione institoria costituiva solo una qualificazione giuridica di un fatto già allegato, senza violazione del divieto di novum. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specifica trascrizione della procura speciale ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e perché il vizio dedotto, in sostanza un errore percettivo/travisamento della prova, avrebbe dovuto essere fatto valere, se del caso, con revocazione e non con ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, una volta accertati i poteri di gestione e amministrazione conferiti dalla procura, spettava al ricorrente provare circostanze modificative o estintive di tali poteri o impedimenti assoluti al loro esercizio, senza inversione dell’onere della prova. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere che la qualificazione della procura come preposizione institoria introducesse un fatto nuovo in appello

  • art. 437 c.p.c.

    il divieto di novum non è violato quando in appello si procede alla qualificazione giuridica di un fatto già allegato in primo grado

  • art. 115 c.p.c.

    la censura di errore percettivo sulla lettura del documento non è ammissibile come vizio di decisione se non correttamente dedotta nei modi processuali appropriati

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve riportare o riassumere specificamente il documento posto a fondamento della censura

  • art. 2697 c.c.

    una volta provato il fatto costitutivo della responsabilità, l’onere di provare fatti modificativi, estintivi o impeditivi grava sulla parte che li allega

  • art. 3 l. n. 689/1981

    richiamato quale norma sulla responsabilità per illeciti amministrativi, senza che sia ravvisata inversione dell’onere probatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica di un fatto già allegato in primo grado non integra, di per sé, un novum vietato in appello, anche se conduce a una diversa ricostruzione della responsabilità.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe un documento decisivo deve essere sorretta dalla specifica trascrizione o quantomeno da un’esposizione autosufficiente del suo contenuto rilevante.
  • L’errore percettivo del giudice nella lettura di un documento, quando non si risolva in violazione di norme ermeneutiche o in vizio motivazionale dedotto nei limiti consentiti, non è normalmente sindacabile con ricorso per cassazione e può richiedere il rimedio della revocazione.
  • Accertati i poteri di gestione e amministrazione conferiti a un soggetto, spetta a quest’ultimo provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi di tali poteri o l’esistenza di un impedimento assoluto al loro esercizio.
  • Non vi è inversione dell’onere della prova quando il giudice reputi provato il fatto costitutivo della pretesa e richieda alla parte convenuta/proponente l’opposizione di dimostrare le circostanze ostative alla responsabilità.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppelloRicorso per cassazioneAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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