Cassazione Penale, Sentenza n. 37164/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 81, 110, 640-ter e 81, 110, 493-ter cod. pen., articolando tre motivi: 1) nullità del procedimento per mancata celebrazione dell'udienza preliminare e censura della tardività dell'eccezione; 2) insufficiente motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per i reati contestati, con doglianze sulla mera intestazione formale del conto, sulla mancata trasmissione documentale da Poste Italiane, sull'assenza di prova dell'effettivo riscossore e sull'incertezza della titolarità dell'utenza telefonica; 3) carenza di motivazione circa il rifiuto del beneficio della non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per la maggior parte dei motivi: ha ritenuto infondato il primo motivo (preclusione delle questioni preliminari, perché l'eccezione non fu proposta subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti) e ha dichiarato inammissibile/manifestamente infondato il secondo motivo (vietato in Cassazione sollecitare nuova valutazione del merito probatorio). Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo limitatamente alla mancata motivazione della Corte d'appello sul diniego del beneficio della non menzione: ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte relativa al mancato riconoscimento del beneficio e ha disposto direttamente la non menzione, ritenendo che gli elementi già presenti nel merito fossero sufficienti per concederlo. Il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
«Le questioni [preliminari] sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente»
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la preclusione opera dal momento in cui è stato compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, indipendentemente da una formale dichiarazione di apertura del dibattimento; ciò ha giustificato il rigetto dell'eccezione tardiva.
art. 550, comma 3, cod. proc. pen.
Rinvio alla disciplina sulle nullità sanate dall'esercizio della fase dibattimentale: la Cassazione richiama la giurisprudenza che le formalità indicate possono sanare determinate nullità.
art. 178, lett. c), disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in ordine ai termini di impugnazione e motivazioni, evocata nel primo motivo ma non ritenuta ostativa rispetto alla valutazione della Corte territoriale.
artt. 640-ter e 493-ter cod. pen.
Delitti contestati (truffa informatica/abuso di strumenti e falsità in documenti e reati connessi): la Corte ha ritenuto che la piattaforma probatoria e la motivazione di merito fossero sufficienti per affermare la responsabilità, escludendo la necessità di rinnovata valutazione in sede di legittimità.
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente il diniego e, avendo comunque elementi sufficienti in sentenza, ha concesso direttamente il beneficio.
art. 133 cod. pen.
Richiamata perché gli stessi elementi valutati dal giudice in relazione alla sospensione condizionale della pena sono utili per la valutazione della non menzione: la Corte ha usato la valutazione degli elementi ex art. 133 per giustificare la concessione del beneficio ex art. 175.
art. 164 cod. pen.
Richiamato dalla decisione come riferimento al complessivo quadro valutativo del giudice del merito; la Corte ha ritenuto che gli elementi già valorizzati dal giudice del merito fossero sufficienti per disporre la non menzione senza rinvio.
norme procedurali emergenti (art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 e successive modifiche)
La trattazione scritta ai sensi delle disposizioni emergenziali è stata applicata alla procedura di cassazione; richiamata come regola processuale di organizzazione del procedimento.
Massime di principio
- Le questioni preliminari devono essere proposte immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti: se sollevate tardivamente sono precluse, anche se non è stata formalmente dichiarata l'apertura del dibattimento.
- In Cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito probatorio; i motivi che chiedono una nuova valutazione della prova sono inammissibili o manifestamente infondati se la decisione di merito ha motivato in modo congruo.
- Il beneficio della non menzione ex art. 175 c.p. richiede una specifica motivazione del giudice; l'assenza di tale motivazione nella sentenza di merito può portare all'annullamento limitato, ma la Corte di Cassazione può concedere direttamente il beneficio quando gli elementi di fatto già presenti nel giudizio sono sufficienti e non richiedono accertamenti ulteriori.
- Quando la corte d'appello valuta favorevolmente, per la sospensione condizionale della pena, gli elementi previsti dall'art. 133 c.p., tali considerazioni possono essere utilizzate anche per valutare la non menzione, integrando la motivazione mancante.
- In casi di prove basate su elementi documentali o tecnici mancanti (es. documentazione bancaria non trasmessa), la difesa deve proporre elementi alternativi o indicare specifiche contraddizioni logiche nella ricostruzione di merito; le generiche deduzioni sulla possibilità di responsabilità di terzi o su questioni di titolarità, se non accompagnate da elementi probatori, difficilmente determinano l'annullamento in Cassazione.
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