Cassazione Civile, Ordinanza n. 06503/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Una società di leasing finanziario aveva acquistato un autocarro dal rivenditore e lo aveva concesso in leasing all’utilizzatrice. Quest'ultima aveva denunciato che il mezzo non presentava le qualità promesse, con conseguente interruzione dei pagamenti verso il venditore. Il rivenditore aveva quindi ottenuto decreto ingiuntivo per il prezzo nei confronti della società di leasing; questa aveva proposto opposizione, chiamando in giudizio sia l’utilizzatrice sia il rivenditore e chiedendo, tra l’altro, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, o in subordine la manleva del rivenditore. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione verso l’utilizzatrice e accolto la domanda verso il rivenditore, condannandolo alla restituzione delle somme ricevute. In appello il rivenditore aveva eccepito la nullità della chiamata in giudizio perché effettuata senza previa autorizzazione del giudice; la Corte d’appello aveva accolto tale censura e annullato la condanna. In cassazione la società di leasing ha proposto tre motivi, lamentando: (i) violazione dell’art. 269 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’opponente, pur essendo attore solo in senso formale, è convenuto in senso sostanziale e quindi non dovrebbe necessitare di autorizzazione per chiamare il terzo; (ii) violazione dell’art. 156 c.p.c., assumendo che la eventuale nullità fosse sanata dalla costituzione del chiamato; (iii) violazione degli artt. 103 e 106 c.p.c., contestando l’assunto della Corte d’appello sulla non necessità/legittimità della chiamata del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti non si inverte: il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, anche quanto ai poteri e alle preclusioni processuali. Ne deriva che l’opponente, se intende chiamare un terzo, non può citarlo direttamente ma deve chiedere l’autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 269 c.p.c. La tesi contraria comporterebbe una citazione diretta del terzo in contrasto con la struttura del giudizio monitorio oppositivo, che nasce con due sole parti. È stato poi escluso che la costituzione del terzo sani la nullità, poiché qui si tratta di un atto che non doveva essere compiuto senza autorizzazione: il raggiungimento dello scopo non può operare come sanatoria di un comportamento processuale vietato. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, pur essendo attore in senso formale, è trattata come convenuto quanto ai poteri processuali; perciò la chiamata del terzo richiede autorizzazione del giudice e non può essere effettuata direttamente
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la questione centrale era processuale
la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando l'atto compiuto è un atto che la legge/giurisprudenza vieta di compiere senza previa autorizzazione
richiamati dalla ricorrente per sostenere la legittimità della chiamata del terzo; la Corte non ha accolto tale impostazione perché ha dato rilievo alla disciplina speciale della chiamata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica un’inversione sostanziale delle parti: il creditore resta attore e l’opponente resta convenuto ai fini dei poteri processuali, delle preclusioni e della ripartizione degli oneri.
- L’opponente che intenda chiamare in causa un terzo deve chiedere l’autorizzazione del giudice con l’atto di opposizione; non è consentita la citazione diretta del terzo secondo il rito ordinario.
- La chiamata del terzo senza la prescritta autorizzazione integra una nullità non sanabile per il solo fatto della costituzione del chiamato, quando l’atto posto in essere è un atto che non doveva essere compiuto in quella forma.
- Il principio del raggiungimento dello scopo non può sanare un atto processuale che realizzi proprio un risultato vietato dall’ordinamento processuale.
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