Cassazione Penale, Ordinanza n. 35540/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi non fossero specifici e non si confrontassero con la ratio della decisione impugnata, che aveva già definito il processo per prescrizione del residuo reato e aveva escluso la necessità di ulteriori valutazioni sul merito. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il residuo reato contestato al capo b) perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la decisione di primo grado che aveva già dichiarato la prescrizione per il capo c) e il difetto di querela per il capo a). Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere integrata la fattispecie di reato e nel dare rilievo alla responsabilità concorsuale e alle aggravanti; con il secondo ha dedotto la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, avverso una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, l'imputato che non rinunci alla prescrizione deve indicare specificamente elementi idonei a imporre una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p.; nel caso concreto, i motivi erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato convergenti risultanze probatorie circa un furto in concorso di un portafoglio con carte di credito e successivi prelievi allo sportello bancomat, osservati anche da due agenti in borghese. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico perché la decisione impugnata, avendo dichiarato la prescrizione, non conteneva statuizioni sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato come parametro di censura per violazione di legge; il ricorso è però ritenuto generico e non idoneo a scalfire la decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato per il vizio di motivazione; la Corte esclude la sussistenza di una motivazione manifestamente illogica o lacunosa nella sentenza impugnata.
artt. 110, 624, 625 nn. 4 e 5 c.p.
Sono le norme sostanziali evocate dal ricorrente per contestare l'integrazione del furto in concorso e delle aggravanti, ma senza specifico confronto con la motivazione della Corte d'appello.
È invocato dal ricorrente per lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura è dichiarata aspecifica perché la sentenza impugnata non aveva statuito sul trattamento sanzionatorio, essendo il reato estinto per prescrizione.
La Corte ribadisce che, in presenza di prescrizione, il ricorso è ammissibile solo se deduce elementi evidenti e non contestabili che impongano una immediata assoluzione nel merito.
Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
Richiamato nel capo di imputazione relativo al residuo reato estinto per prescrizione.
art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007
Richiamato nel capo di imputazione relativo al residuo reato estinto per prescrizione.
Richiamato come norma incriminatrice del fatto di furto contestato nella ricostruzione del ricorso.
Richiamato come aggravanti del furto contestato nella ricostruzione del ricorso.
Richiamato per la richiesta di attenuanti generiche.
La Corte lo usa come parametro per affermare che l'assoluzione immediata richiede emergenze evidenti e non controvertibili.
Massime di principio
- Quando l'imputato impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione senza rinunciare alla prescrizione, il ricorso è ammissibile solo se contiene motivi specifici e autosufficienti che indichino in atti elementi evidenti e non contestabili idonei a imporre una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
- La mera deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non vi è un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con le risultanze probatorie poste a base della decisione.
- Un motivo di ricorso è aspecifico quando censura questioni sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti generiche, ma la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione senza statuire sul merito della pena.
- Ai fini della declaratoria ex art. 129, comma 2, c.p.p., il giudice di legittimità non procede a una piena rivalutazione del merito, ma verifica soltanto se dagli atti emergano in modo immediato e incontrovertibile elementi che escludano il fatto, la partecipazione dell'imputato o l'elemento soggettivo.
- La presenza di una motivazione coerente, logica e sorretta da convergenti risultanze probatorie rende inammissibile una censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza individuare specifici errori argomentativi.
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