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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18496/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di imposta di registro, con il quale l'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione di una plusvalenza realizzata in occasione della cessione di due lotti di terreno edificabile. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; in appello la CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento, ritenendo non provati gli elementi costitutivi della plusvalenza anche alla luce della rivalutazione dei beni e del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 81, comma 1, lett. b), del TUIR previgente, oggi art. 68 TUIR, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel non considerare la plusvalenza non dichiarata e, soprattutto, nel limitarsi ad annullare l'atto senza esaminare il merito della pretesa tributaria e senza procedere, se del caso, alla rideterminazione del tributo sulla base delle prove disponibili.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene fondato il motivo nella parte in cui censura la decisione di merito per non avere il giudice d'appello esaminato il merito della pretesa tributaria, limitandosi all'annullamento dell'atto impugnato. La Corte richiama il principio per cui, in materia di impugnazione di avvisi di accertamento, il giudice tributario non può arrestarsi all'eliminazione dell'atto, ma deve esaminare la fondatezza sostanziale della pretesa e, se del caso, rideterminarla sulla base degli elementi di prova acquisiti. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1, lett. b), TUIR previgente

    Richiamato come disposizione sulla tassazione delle plusvalenze, in relazione alla censura sull'omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni.

  • art. 68 TUIR

    Indicato come norma vigente corrispondente alla disciplina delle plusvalenze immobiliari; la Corte richiama il suo significato alla luce dell'interpretazione autentica del legislatore.

  • art. 7, L. n. 448 del 2001

    Il pagamento dell'imposta sostitutiva sul valore periziato, una volta perfezionati i presupposti di legge, fissa in modo vincolante il valore di riferimento per le future plusvalenze, impedendo il recupero del valore storico salvo prova contraria del Fisco sul valore effettivo.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015

    Norma di interpretazione autentica e retroattiva che esclude che, per le cessioni di immobili, l'esistenza di un maggior corrispettivo possa desumersi in via presuntiva dalla sola base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario avente ad oggetto un avviso di accertamento, il giudice non può limitarsi ad annullare l'atto per vizi formali o per carenza di prova dell'Ufficio, ma deve esaminare il merito della pretesa e, se necessario, rideterminare la materia del contendere sulla base del materiale probatorio acquisito.
  • In materia di plusvalenze immobiliari, il valore definito tramite perizia e imposta sostitutiva, quando il meccanismo agevolativo sia stato validamente attivato, assume valore vincolante come riferimento minimo per il calcolo delle future plusvalenze, salvo prova dell'Amministrazione che il valore periziato non corrisponde a quello effettivo del bene.
  • Per le cessioni immobiliari, l'esistenza di un corrispettivo maggiore non può essere desunta automaticamente e per presunzione dal solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro; occorrono ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare il maggior prezzo effettivamente percepito.
  • L'onere di provare l'inesattezza del valore di riferimento risultante dalla perizia grava sull'Amministrazione finanziaria quando intenda disconoscere gli effetti del pagamento dell'imposta sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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