Cassazione Civile, Ordinanza n. 36145/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione qualificata e continuativa all'amianto proposta da diversi lavoratori nei confronti dell'INPS. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto alcuni ricorrenti decaduti e, per tutti, aveva dichiarato la domanda inammissibile per difetto di domanda amministrativa; in appello la Corte territoriale aveva invece riconosciuto il beneficio solo ad alcuni dei ricorrenti, confermando per il resto il rigetto. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto rinnovate le istanze istruttorie solo per alcuni ricorrenti, quando a loro dire la contestazione sulla discrasia tra mansioni e curricula riguardava tutti e la CTU avrebbe comunque riconosciuto l'esposizione qualificata; 2) violazione degli artt. 115 e 437 c.p.c., per non avere la Corte disposto l'integrazione istruttoria anche per gli altri ricorrenti, nonostante la richiesta e la possibilità di istruzione officiosa; 3) violazione degli artt. 116, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per motivazione asseritamente carente sulla inefficacia probatoria della CTU di primo grado; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere valorizzato la testimonianza del direttore del personale, ritenuta idonea a superare la discrasia tra mansioni dichiarate e curricula aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure fossero prive dell անհրաժեշտo supporto documentale e di specifica trascrizione o allegazione degli atti richiamati: i primi due motivi non dimostravano che l'incertezza dell'accertamento istruttorio coinvolgesse anche altri ricorrenti oltre ai quattro che avevano ottenuto l'accoglimento in appello, né riportavano in modo sufficiente la richiesta di prova testimoniale; il terzo motivo era smentito dagli stessi ricorrenti, che assumevano come presupposto l'inefficienza probatoria della CTU di primo grado; il quarto motivo non riproduceva il contenuto della testimonianza asseritamente decisiva, impedendone la valutazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per denunciare un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte rileva che la censura è inammissibile per difetto di adeguata trascrizione e allegazione degli atti.
Invocato in relazione al riparto dell'onere della prova sull'esposizione all'amianto; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato per sostenere la necessità di integrazione istruttoria in appello; la Corte ritiene la censura inammissibile per mancata specifica indicazione degli atti e della richiesta probatoria.
Invocato per censurare la valutazione delle prove e della CTU; la Corte non esamina il merito della doglianza perché inammissibile.
Richiamato per lamentare difetto di motivazione; la Corte osserva che la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Invocato insieme agli artt. 116 e 132 c.p.c. per denunciare insufficienza motivazionale; la Corte dichiara il motivo inammissibile.
Richiamato nel procedimento camerale di legittimità, con comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di sussistenza dei presupposti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure che investono la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto sono inammissibili se il ricorrente non trascrive, allega o indica con precisione gli atti e i documenti sui quali la doglianza si fonda.
- La deduzione di un vizio relativo all'istruttoria o al mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice richiede la specifica indicazione della richiesta formulata, del suo contenuto e della sua decisività; non è sufficiente una mera affermazione apodittica.
- Il vizio di motivazione o l'omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente prospettato senza riprodurre il contenuto dell'elemento probatorio asseritamente trascurato, così da consentire il controllo di decisività.
- Quando il ricorso assume come presupposto l'inefficacia di una consulenza tecnica o di altra prova, tale presupposto non può essere contemporaneamente contestato in modo incompatibile in altri motivi senza fornire un adeguato supporto documentale.
- In sede di legittimità il sindacato sulla valutazione delle prove resta esterno e non può trasformarsi in una nuova istruzione del merito, specie se la doglianza mira a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
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