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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00938/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione, riqualificando il fatto nell'ipotesi di lieve entità. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in primo luogo, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; in secondo luogo, ha censurato la mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi fossero inammissibili, perché la motivazione di merito si fondava sui numerosi precedenti penali dell'imputato, elemento sufficiente a giustificare il diniego delle attenuanti generiche e a fondare il giudizio di recidiva in concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e non sindacabile in cassazione la motivazione con cui i giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato. Ha inoltre reputato correttamente motivata la conferma della recidiva, osservando che la Corte territoriale aveva considerato la pluralità dei precedenti e la conseguente maggiore capacità delinquenziale, escludendo l'occasionalità della ricaduta. All'inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Ipotesi di reato per cui è stata confermata la condanna, a seguito di riqualificazione dell'originaria contestazione ex comma 4.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Originaria contestazione, poi riqualificata dal giudice di merito nella fattispecie di lieve entità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di giudizio di fatto; il loro diniego può essere fondato su elementi ritenuti preponderanti dal giudice, senza necessità di uno specifico esame di ogni fattore invocato dalla difesa, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.

  • art. 133 cod. pen.

    Il giudice può valorizzare uno solo degli elementi previsti dalla norma, se ritenuto prevalente, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva va valutata in concreto, verificando se la reiterazione del reato sia indice di riprovevolezza e pericolosità; la motivazione può essere anche succinta o implicita, purché emergano i parametri individualizzanti considerati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza elementi significativi della personalità dell'imputato, come i precedenti penali, senza dover confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
  • In sede di legittimità, la valutazione sulle attenuanti generiche è tendenzialmente insindacabile se la motivazione di merito è coerente, non contraddittoria e fondata su ragioni preponderanti.
  • La recidiva non può essere affermata in via automatica sulla sola base dell'esistenza di precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se la nuova condotta esprima maggiore capacità delinquenziale, riprovevolezza e pericolosità sociale.
  • Il giudizio sulla recidiva può risultare anche da una motivazione sintetica o implicita, purché dal complesso della sentenza emerga l'apprezzamento dei parametri individualizzanti rilevanti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo mancanza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoRecidiva
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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