Cassazione Penale, Ordinanza n. 09187/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito di condanna già pronunciato dal Tribunale, disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Pavia aveva dichiarato l'imputato colpevole della contravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un tubo di ferro utilizzabile per l'offesa, condannandolo all'ammenda di euro 1.000 dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. In cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato, dall'altro la violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi fattuali, non consentita in sede di legittimità, e ha escluso la praticabilità del 131-bis in ragione delle caratteristiche dello strumento, del contesto della detenzione e dell'assenza di una rivisitazione critica del fatto da parte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110
Norma posta a base della condanna per porto, senza giustificato motivo, di oggetto atto ad offendere fuori dall'abitazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile, per le caratteristiche dello strumento, il contesto della condotta e la mancata revisione critica del fatto.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Il ricorrente ha dedotto violazione/erronea applicazione di norme giuridiche, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a una rivalutazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è stato escluso perché la sentenza impugnata è stata giudicata logicamente coerente e priva di contraddizioni.
Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente denuncia di vizi di motivazione o violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale e della ricostruzione storica operata dai giudici di merito.
- La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando la condotta riguardi un oggetto concretamente idoneo all'offesa, sia valorizzato il contesto della detenzione e manchi una qualche forma di revisione critica del fatto da parte dell'imputato.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è internamente coerente, priva di contraddizioni e sorretta da argomentazioni logiche, la doglianza sulla manifesta illogicità non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09162/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09172/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09173/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09174/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09175/2025 del 05/03/2025
- ordinanza_penale · 5 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09176/2025 del 05/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →