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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29601/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una coniuge separata volta a far accertare la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare intercorso tra il proprio coniuge e un terzo, avente ad oggetto due appartamenti. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'atto fosse solo apparente e che la vendita pregiudicasse la posizione patrimoniale della coniuge, che era terza rispetto al contratto e aveva interesse a far emergere una maggiore consistenza economica del marito anche in funzione della revisione dell'assegno di mantenimento. In cassazione il terzo acquirente, ricorrente principale, ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la simulazione era stata affermata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che risultava provato il pagamento del prezzo residuo. Il coniuge, ricorrente incidentale, ha dedotto la violazione dell'art. 1415, comma 2, c.c. e dell'art. 100 c.p.c., contestando l'interesse ad agire della coniuge separata, poiché la vendita era anteriore agli accordi di separazione e quindi non poteva costituire fatto sopravvenuto utile per la revisione dell'assegno; con ulteriore motivo ha riproposto la censura sull'insufficienza degli indizi posti a base della simulazione, richiamando anche gli artt. 1417, 2697 e 2729 c.c. e l'art. 116 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha escluso l'interruzione del giudizio di legittimità per la morte del ricorrente incidentale, ha ritenuto fondato l'interesse ad agire della coniuge separata ai sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c. e ha giudicato infondate le doglianze sulla prova presuntiva. Ha quindi confermato la valutazione della Corte d'appello, secondo cui gli indizi valorizzati erano stati esaminati in modo analitico e complessivo e supportavano correttamente la conclusione di simulazione assoluta della compravendita. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione l'istituto dell'interruzione non trova applicazione, perché il processo è dominato dall'impulso d'ufficio.

  • art. 335 c.p.c.

    I due ricorsi separatamente proposti sono stati riuniti per connessione oggettiva.

  • art. 1415, comma 2, c.c.

    Il terzo può far valere la simulazione solo se essa pregiudica i suoi diritti; la legittimazione non è generale ma richiede un pregiudizio concreto alla posizione giuridica del terzo.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è stato ravvisato nella concreta utilità dell'accertamento ai fini della tutela della posizione patrimoniale della coniuge separata.

  • art. 2727 c.c.

    Richiama il principio delle presunzioni semplici come prova indiretta del fatto ignoto attraverso fatti noti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è stata respinta perché mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, non a un errore di regola legale di giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Non risulta violato l'onere della prova, poiché il terzo può provare la simulazione con ogni mezzo, incluse le presunzioni, e la dichiarazione di pagamento contenuta nel rogito non è vincolante nei confronti dei terzi.

  • art. 2722 c.c.

    Le limitazioni probatorie valevoli tra i contraenti non operano verso i terzi e i creditori, che possono dimostrare la simulazione anche con presunzioni.

  • art. 210 c.p.c.

    L'inottemperanza all'ordine di esibizione è stata valorizzata come indizio della simulazione.

  • art. 710 c.p.c.

    L'eventuale emersione della reale consistenza patrimoniale del coniuge può essere fatto nuovo utilizzabile per la modifica delle condizioni di separazione.

  • art. 711 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di modifica delle condizioni della separazione consensuale alla luce di fatti sopravvenuti.

  • art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002

    Le spese sono state poste a favore dello Stato, poiché la parte resistente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002

    La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 97, comma 1, c.p.c.

    Le spese sono state poste solidalmente a carico di entrambi i ricorrenti, in ragione del comune interesse nella causa.

Massime di principio

  • Il terzo estraneo a un contratto può agire per farne accertare la simulazione solo se dimostra un concreto pregiudizio ai propri diritti; non è sufficiente un interesse generico al ripristino della realtà negoziale.
  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato presunzioni prive, in astratto, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito rivalutare il merito degli indizi.
  • La prova per presunzioni si costruisce prima isolando gli elementi indiziari rilevanti e poi valutandoli globalmente nella loro convergenza; un'analisi atomistica degli indizi non è sufficiente a smentire la decisione di merito.
  • In tema di simulazione della compravendita, la dichiarazione contenuta nel rogito circa il pagamento del prezzo non è opponibile ai terzi; la mancata prova del pagamento può costituire un indizio della fittizietà dell'operazione.
  • Nel giudizio di cassazione l'eventuale morte della parte non determina interruzione del processo, perché il procedimento è governato dall'impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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