Cassazione Civile, Ordinanza n. 29601/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una coniuge separata volta a far accertare la simulazione assoluta di una compravendita immobiliare intercorso tra il proprio coniuge e un terzo, avente ad oggetto due appartamenti. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'atto fosse solo apparente e che la vendita pregiudicasse la posizione patrimoniale della coniuge, che era terza rispetto al contratto e aveva interesse a far emergere una maggiore consistenza economica del marito anche in funzione della revisione dell'assegno di mantenimento. In cassazione il terzo acquirente, ricorrente principale, ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la simulazione era stata affermata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che risultava provato il pagamento del prezzo residuo. Il coniuge, ricorrente incidentale, ha dedotto la violazione dell'art. 1415, comma 2, c.c. e dell'art. 100 c.p.c., contestando l'interesse ad agire della coniuge separata, poiché la vendita era anteriore agli accordi di separazione e quindi non poteva costituire fatto sopravvenuto utile per la revisione dell'assegno; con ulteriore motivo ha riproposto la censura sull'insufficienza degli indizi posti a base della simulazione, richiamando anche gli artt. 1417, 2697 e 2729 c.c. e l'art. 116 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha escluso l'interruzione del giudizio di legittimità per la morte del ricorrente incidentale, ha ritenuto fondato l'interesse ad agire della coniuge separata ai sensi dell'art. 1415, comma 2, c.c. e ha giudicato infondate le doglianze sulla prova presuntiva. Ha quindi confermato la valutazione della Corte d'appello, secondo cui gli indizi valorizzati erano stati esaminati in modo analitico e complessivo e supportavano correttamente la conclusione di simulazione assoluta della compravendita. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione l'istituto dell'interruzione non trova applicazione, perché il processo è dominato dall'impulso d'ufficio.
I due ricorsi separatamente proposti sono stati riuniti per connessione oggettiva.
Il terzo può far valere la simulazione solo se essa pregiudica i suoi diritti; la legittimazione non è generale ma richiede un pregiudizio concreto alla posizione giuridica del terzo.
L'interesse ad agire è stato ravvisato nella concreta utilità dell'accertamento ai fini della tutela della posizione patrimoniale della coniuge separata.
Richiama il principio delle presunzioni semplici come prova indiretta del fatto ignoto attraverso fatti noti.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua.
La doglianza è stata respinta perché mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, non a un errore di regola legale di giudizio.
Non risulta violato l'onere della prova, poiché il terzo può provare la simulazione con ogni mezzo, incluse le presunzioni, e la dichiarazione di pagamento contenuta nel rogito non è vincolante nei confronti dei terzi.
Le limitazioni probatorie valevoli tra i contraenti non operano verso i terzi e i creditori, che possono dimostrare la simulazione anche con presunzioni.
L'inottemperanza all'ordine di esibizione è stata valorizzata come indizio della simulazione.
L'eventuale emersione della reale consistenza patrimoniale del coniuge può essere fatto nuovo utilizzabile per la modifica delle condizioni di separazione.
Richiamato per la possibilità di modifica delle condizioni della separazione consensuale alla luce di fatti sopravvenuti.
art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002
Le spese sono state poste a favore dello Stato, poiché la parte resistente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002
La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le spese sono state poste solidalmente a carico di entrambi i ricorrenti, in ragione del comune interesse nella causa.
Massime di principio
- Il terzo estraneo a un contratto può agire per farne accertare la simulazione solo se dimostra un concreto pregiudizio ai propri diritti; non è sufficiente un interesse generico al ripristino della realtà negoziale.
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato presunzioni prive, in astratto, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito rivalutare il merito degli indizi.
- La prova per presunzioni si costruisce prima isolando gli elementi indiziari rilevanti e poi valutandoli globalmente nella loro convergenza; un'analisi atomistica degli indizi non è sufficiente a smentire la decisione di merito.
- In tema di simulazione della compravendita, la dichiarazione contenuta nel rogito circa il pagamento del prezzo non è opponibile ai terzi; la mancata prova del pagamento può costituire un indizio della fittizietà dell'operazione.
- Nel giudizio di cassazione l'eventuale morte della parte non determina interruzione del processo, perché il procedimento è governato dall'impulso d'ufficio.
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