Cassazione Civile, Ordinanza n. 10058/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione con cui l’Ufficio doganale aveva irrogato sanzioni amministrative per violazioni in materia di accise su oli lubrificanti acquistati da un Paese comunitario e non correttamente annotati nel registro di carico e scarico. Nel corso dell’accertamento erano stati prelevati campioni di prodotto, analizzati dal laboratorio chimico dell’Agenzia, che li aveva classificati come oli lubrificanti soggetti all’imposta di consumo. La società aveva poi impugnato l’atto davanti al giudice tributario, ottenendo in appello l’annullamento della contestazione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 504/1995: secondo la ricorrente, la mancata annotazione dei prodotti nei registri e il mancato pagamento dell’imposta integravano un comportamento omissivo rilevante, per cui il termine di prescrizione decorreva dalla scoperta del fatto illecito; di conseguenza, l’atto notificato nel 2012 era tempestivo, non essendo maturata alcuna decadenza. La CTR, invece, aveva ritenuto che non vi fosse un’omissione idonea a spostare il dies a quo, dichiarando perenta l’azione di riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, in tema di sanzioni sulle accise, i "comportamenti omissivi" rilevanti ai fini dello spostamento della decorrenza della prescrizione non coincidono con il solo mancato versamento del tributo, ma consistono nel mancato compimento di un’attività specificamente imposta dalla legge e idonea a impedire i controlli dell’Amministrazione. Nel caso concreto, la mancata annotazione delle partite di oli lubrificanti nei registri di carico e scarico costituisce proprio una condotta omissiva rilevante, sicché la decisione di merito che aveva escluso tale qualificazione si è discostata dai principi di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 20 del d.lgs. n. 472/1997
richiamato per coordinare il termine di prescrizione/decadenza con la disciplina speciale del tributo; non esclude l’applicazione della regola speciale sulle accise in presenza di comportamenti omissivi
art. 15 del d.lgs. n. 504/1995
"In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito"
la decorrenza dalla scoperta del fatto illecito opera solo quando vi sia un’omissione rilevante, cioè il mancato compimento di un’attività dovuta che impedisca i controlli dell’Amministrazione
art. 62 del d.lgs. n. 504/1995
richiamato quale base dell’assoggettamento degli oli lubrificanti all’imposta di consumo
art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 504/1995
richiamato insieme alla disciplina delle accise per qualificare l’obbligo tributario contestato
art. 2, comma 8, del d.m. 17 settembre 1996 n. 557
richiamato come norma regolamentare inerente agli obblighi di registrazione
art. 4, comma 2, del d.m. 17 settembre 1996 n. 557
richiamato come norma regolamentare inerente agli obblighi di registrazione
art. 3, comma 5, del d.m. 17 settembre 1996 n. 557
indica lo specifico registro di carico e scarico nel quale i prodotti dovevano essere annotati
art. 50 del d.lgs. n. 504/1995
richiamato per la punibilità della violazione in materia di accise
art. 13 del d.lgs. n. 471/1997
richiamato per la punibilità della violazione tributaria contestata
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In materia di accise, la decorrenza della prescrizione dalla scoperta del fatto illecito presuppone un comportamento omissivo qualificato, cioè la mancata esecuzione di un’attività imposta dalla legge e funzionale ai controlli dell’Amministrazione.
- Il mero mancato pagamento del tributo, di per sé solo, non integra il comportamento omissivo idoneo a spostare il dies a quo della prescrizione.
- La mancata annotazione di merci o prodotti nei registri obbligatori può costituire omissione rilevante quando sia prevista dalla disciplina di settore e renda difficoltosa o impossibile l’immediata percezione dell’evasione da parte dell’ente impositore.
- In sede di legittimità, è censurabile la decisione di merito che escluda la natura omissiva di una condotta in contrasto con i principi già affermati dalla giurisprudenza di cassazione sulla disciplina delle accise.
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