Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1073/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento -a) della delibera 7.3.2024, n. 205, con la quale la A.S.L. TO 4 ha approvato i verbali della Commissione di gara e ha disposto di “... prendere atto e di approvare l''offerta (preventivo) formulata dalla ATS con capofila C.R.I. Mappano per trasporto dializzati Distretti Ciriè - Lanzo T.se, riparametrata dalla Commissione di gara con verbale n. 5 del 29.2.2024 ... pari a € 261.002 annui, valevole per il biennio di riferimento 2024-2026 per complessivi € 522.004”, con riferimento alla selezione per l''affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario dei pazienti dializzati del distretto Ciriè - Lanzo Torinese, per il periodo di 24 mesi (dal 15.3.2024 al 14.3.2026); -b) del verbale n. 2 del 14.2.2024 della Commissione di gara, con il quale sono state stabilite l’esclusione dell’associazione ricorrente dalle successive fasi della selezione e la mancata apertura del plico inviato dalla stessa; -c) per quanto possa occorrere, della delibera G.R. 30.10.2018, n. 48-7791, prorogata per l'anno 2023 con delibera G.R. 20-5877 del 28.10.2022, con la quale la Regione Piemonte ha individuato - nell'Allegato B (artt. 3, 4 e 5) - le caratteristiche dei servizi, i requisiti di partecipazione, le modalità di valutazione delle risorse umane e strumentali impiegate nell'esecuzione delle attività, nonché i criteri di attribuzione dei punteggi riferiti ai progetti tecnici ed al riconoscimento dei costi sostenuti dalle A.V. e dalla C.R.I. ai fini della stipula delle convenzioni del servizio di trasporto sanitario d'emergenza - urgenza; -d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresa - per quanto possa occorrere - la delibera D.G. 19.12.2023 n. 986, di indizione della selezione; nonché per l’accertamento della nullità o dell'inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata tra l'A.S.L. TO 4 e l'A.T.S. composta da Croce Rossa Italiana - Comitato di Mappano ODV, Croce Rossa Italiana - Comitato Valli di Lanzo ODV, Croce Rossa Italiana - Comitato di Fiano ODV, Croce Bianca Volpianese ODV e Croce Bianca del Canavese ODV, e per l’accertamento del diritto della ricorrente a stipulare la predetta convenzione alle condizioni risultanti dal progetto di gestione e dal preventivo economico presentato in sede di procedura comparativa;

Giustizia amministrativa202400424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura comparativa e affidamento in convenzione del servizio di trasporto di pazienti dializzati a un raggruppamento di organizzazioni di volontariato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione affidante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla selezione e l'affidamento del servizio, chiedendo anche l'accertamento dell'inefficacia o nullità della convenzione eventualmente stipulata e il subentro. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'avviso di selezione e dell'art. 14 della deliberazione regionale n. 48-7791 del 2018, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che non fosse previsto, quale requisito di ammissione, l'obbligo di produrre la rendicontazione dei costi relativa a servizi precedentemente svolti e che la disciplina regionale, ove interpretata in tal senso, violasse il principio di tassatività delle cause di esclusione. Ha inoltre contestato la motivazione dell'esclusione. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 56 del d.lgs. n. 117 del 2017 e 12 della l. n. 241 del 1990, dell'avviso e dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, lamentando che l'amministrazione avesse illegittimamente rinegoziato il corrispettivo con il raggruppamento aggiudicatario, elevandolo rispetto all'importo inizialmente indicato a base della selezione. La ricorrente aveva omesso di trasmettere i consuntivi 2021 e 2022 nella forma richiesta dalla disciplina regionale; dopo precedenti solleciti dell'azienda sanitaria, la commissione le aveva assegnato un termine per regolarizzare la documentazione, ma aveva poi ritenuto ancora insufficiente l'integrazione prodotta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'esclusione, osservando che l'art. 14 della deliberazione regionale n. 48-7791 del 2018, espressamente richiamato negli atti di gara, impone alle organizzazioni che abbiano già svolto servizi per enti pubblici del servizio sanitario di trasmettere rendicontazioni dettagliate dei costi effettivamente sostenuti e documentati e stabilisce che la mancata trasmissione costituisce causa ostativa alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. La previsione è stata ritenuta giustificata dall'esigenza di controllare la remuneratività delle convenzioni con enti del terzo settore, nelle quali sono rimborsabili soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Il giudice ha escluso l'applicabilità del principio di tassatività delle cause di esclusione proprio della disciplina degli appalti pubblici, poiché l'affidamento mediante convenzione ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017 rientra nello schema dell'amministrazione condivisa e non nella disciplina concorrenziale dei contratti pubblici. Ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva già svolto il servizio nel 2023, era stata più volte sollecitata a integrare la documentazione dei consuntivi 2021 e 2022 e aveva beneficiato del soccorso istruttorio; l'esclusione è stata quindi ritenuta congruamente motivata mediante il richiamo alle richieste di regolarizzazione e alla valutazione dell'insufficienza della documentazione prodotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'esclusione avrebbe comunque impedito alla ricorrente di concorrere all'affidamento anche in caso di riedizione della procedura. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito: la modifica dell'importo non costituiva una rinegoziazione indebita, ma una riparametrazione dell'offerta economica del raggruppamento aggiudicatario, espressamente prevista dall'art. 4 dell'Allegato B della deliberazione regionale entro i limiti degli standard di riferimento. Poiché la ricorrente aveva dichiarato la permanenza dell'interesse ai soli fini risarcitori, il decorso del biennio di affidamento non ha determinato l'improcedibilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 2.500,00 oltre accessori per ciascuna delle tre parti vittoriose indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 56 d.lgs. 117/2017

    La procedura di affidamento mediante convenzione alle organizzazioni di volontariato rientra nello schema dell'amministrazione condivisa.

  • art. 57 d.lgs. 117/2017

    Concorre a fondare il regime speciale delle convenzioni per i servizi di trasporto sanitario, alternativo alla disciplina degli appalti pubblici.

  • art. 12 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di trasparenza, imparzialità e par condicio; la censura è stata respinta.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio quando permane l'interesse alla decisione ai soli fini risarcitori, nonostante sia venuta meno l'utilità dell'annullamento.

  • art. 14 Allegato B alla D.G.R. Piemonte n. 48-7791 del 30 ottobre 2018

    Entro il 30 giugno di ogni anno le Associazioni devono trasmettere alle Aziende sanitarie convenzionanti dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio, secondo l’articolazione descritta nell’Allegato 1/A (...) La mancata trasmissione della rendicontazione o l’inadempimento degli obblighi contrattuali è causa ostativa alla presentazione per l’affidamento di nuova convenzione.

    La mancata o insufficiente trasmissione della rendicontazione dei costi costituisce causa ostativa alla partecipazione a nuove procedure di affidamento mediante convenzione.

  • art. 4 Allegato B alla D.G.R. Piemonte n. 48-7791 del 30 ottobre 2018

    Consente la riparametrazione dei costi e del corrispettivo contrattuale nei limiti previsti dagli standard di riferimento; tale operazione non equivale a una rinegoziazione indebita.

Massime di principio

  • Gli affidamenti dei servizi di trasporto sanitario mediante convenzione con organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017 appartengono al modello dell'amministrazione condivisa e non sono assoggettati alla disciplina degli appalti di servizi, compreso il principio di tassatività delle cause di esclusione previsto per le gare pubbliche.
  • È legittima la previsione regionale che subordina la partecipazione a nuove procedure di affidamento mediante convenzione alla previa trasmissione di rendicontazioni dettagliate dei costi effettivamente sostenuti e documentati per precedenti servizi, poiché essa è funzionale al controllo della remuneratività dei rimborsi riconoscibili alle organizzazioni di volontariato.
  • Quando l'amministrazione abbia previamente sollecitato la produzione della documentazione contabile mancante e la commissione abbia concesso un termine per il soccorso istruttorio, l'esclusione per persistente incompletezza dei rendiconti è legittima se il provvedimento richiama le richieste di regolarizzazione e dà conto della valutazione di insufficienza della documentazione integrativa.
  • La riparametrazione dei costi e del corrispettivo dell'offerta di un raggruppamento di organizzazioni di volontariato, effettuata nei limiti degli standard regionali espressamente previsti dalla disciplina di riferimento, non costituisce rinegoziazione illegittima delle condizioni dell'affidamento.
  • La contestazione dell'aggiudicazione è inammissibile per difetto di interesse quando l'esclusione del ricorrente, ritenuta legittima, gli avrebbe comunque impedito di partecipare all'affidamento anche in caso di riedizione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiAssistenza e prestazioni sanitarieContributi al terzo settore e alle associazioni
RamiServizi pubbliciSanitàContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.