Cassazione Civile, Ordinanza n. 23859/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda una striscia di terreno lungo il muro di confine tra due proprietà contigue. I soggetti poi risultati resistenti avevano convenuto in giudizio il vicino chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà della porzione di terreno, deducendo di averne avuto il possesso sin dall'acquisto del 1972, con esercizio del potere di fatto anche tramite i loro genitori, che vi avevano edificato una casa e coltivato un oliveto. Il vicino aveva resistito sostenendo, nei gradi di merito e poi in cassazione, che la controversia dovesse essere qualificata come regolamento di confini e non come usucapione, che la corte territoriale si sarebbe pronunciata oltre la domanda, e che comunque non fosse stata adeguatamente accertata la natura e il titolo del possesso dei genitori degli attori né dimostrato, con idoneo ragionamento inferenziale, il possesso ultraventennale sulla porzione in contestazione. I motivi di ricorso erano quattro: (1) violazione degli artt. 950 e 1158 c.c., per sostenere che, essendo contestati i titoli di proprietà sulla porzione di terreno, non poteva farsi luogo a regolamento di confini; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita pronuncia sul confine anziché sulla domanda di usucapione; (3) violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., per mancata verifica del titolo in base al quale i genitori dei resistenti detenessero il fondo e se esso comprendesse il tratto controverso; (4) violazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost., per avere la sentenza d'appello ritenuto verosimile il possesso senza indicare correttamente il fatto noto da cui desumere il fatto ignoto e con motivazione ritenuta insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, per connessione, il primo e il secondo motivo, osservando che la corte di merito aveva accertato che non vi era stata contestazione sui titoli di proprietà, essendo invece oggetto del giudizio l'esistenza di un possesso ultraventennale su una porzione di terreno fino al muro di confine; ha inoltre confermato che il giudice d'appello aveva correttamente accertato il confine in difformità dalle mappe catastali sulla base delle testimonianze e dell'ispezione dei luoghi, e che non vi era alcuna omessa pronuncia poiché la domanda di usucapione era stata espressamente esaminata e accolta. Ha ritenuto infondati anche il terzo e il quarto motivo, perché la corte territoriale aveva accertato con prova orale, documentale e sopralluogo che il possesso era stato esercitato fino al muro di confine sin dal 1970/1972, che il muro era privo di varchi e aperture e quindi non consentiva un possesso promiscuo, e che il possesso iniziale dei genitori era mediato, senza rilievo decisivo del titolo giuridico della disponibilità da parte dei terzi, essendo stata esclusa una interversione del possesso. La Cassazione ha quindi confermato l'accertamento dell'usucapione della porzione di terreno e condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di regolamento di confini è richiamata dal ricorrente, ma la Corte chiarisce che nel caso concreto non era in discussione la sola linea di confine in assenza di contestazione dei titoli, bensì l'accertamento del possesso utile all'usucapione su una porzione di terreno.
L'usucapione della proprietà immobiliare richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la Corte reputa correttamente accertato tale possesso ultraventennale sulla porzione di terreno fino al muro di confine.
Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina e decide espressamente la domanda proposta, anche se il ragionamento passa dall'accertamento del confine quale antecedente logico dell'usucapione.
Il possesso può essere esercitato anche in via mediata; nel caso esaminato la Corte riconosce che il possesso iniziale era stato esercitato dai genitori degli attori senza che rilevasse in modo decisivo il titolo della loro disponibilità materiale.
La decisione esclude che l'accertamento del possesso sia stato fondato su mere presunzioni, poiché esso è derivato da prova testimoniale, documentale e dall'ispezione dei luoghi.
La censura sulla valutazione delle prove non è accolta, poiché la corte di merito ha utilizzato legittimamente le risultanze testimoniali, documentali e del sopralluogo.
Il ricorrente invocava l'errata distribuzione dell'onere della prova, ma la Corte ritiene che l'onere probatorio sul possesso utile all'usucapione sia stato assolto mediante gli elementi acquisiti in giudizio.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza di merito è ritenuta sufficiente e non apparente, perché dà conto delle prove poste a base dell'accertamento del possesso e dell'usucapione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'azione di regolamento di confini è distinta dalla domanda di usucapione: se la controversia non riguarda soltanto la determinazione della linea di separazione tra fondi non contestati, ma l'accertamento del possesso utile all'acquisto a titolo originario di una specifica porzione di terreno, il giudice può decidere sulla domanda di usucapione anche individuando il confine materiale in difformità dalle mappe catastali.
- Non vi è omessa pronuncia quando la sentenza di merito, pur affrontando il tema del confine come passaggio logico, accerta in modo espresso e sostanziale il possesso ultraventennale e quindi decide sulla domanda di usucapione.
- Il possesso utile all'usucapione può essere provato con testimonianze, documenti e ispezione dei luoghi; non è necessario che il giudice fondi la decisione su presunzioni semplici, se gli elementi probatori diretti consentono l'accertamento del corpus possessionis.
- Il possesso può essere esercitato anche in forma mediata tramite altri soggetti; ai fini dell'usucapione rileva la persistenza del potere di fatto sulla cosa e la mancata interversione del possesso, non il titolo in base al quale i terzi detengano materialmente il bene.
- Per censurare con successo la motivazione sull'usucapione non basta contestare in astratto la valutazione delle prove: occorre dimostrare un effettivo errore nell'apprezzamento degli elementi istruttori o un vizio motivazionale rilevante, altrimenti la decisione di merito resiste in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23787/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23789/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23790/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23791/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23794/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23795/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →