Cassazione Civile, Ordinanza n. 18230/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da una serie di rapporti bancari intrattenuti da una società con un istituto di credito, rispetto ai quali altri tre soggetti avevano prestato fideiussione. In primo grado il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda relativa a un conto corrente, rideterminando il saldo e condannando la banca alla restituzione di una somma in favore della società. In appello gli originari attori hanno insistito per una più ampia ricalcolazione dei rapporti, deducendo in cassazione, con sette motivi, soprattutto: la nullità del contratto di conto corrente per mancata consegna dell’esemplare contrattuale; l’erroneità della distribuzione dell’onere della prova nelle azioni di accertamento negativo e ripetizione d’indebito; la gestione della prescrizione delle rimesse solutorie in presenza di un asserito affidamento/fido di fatto; l’illegittimo diniego di esibizione documentale ex art. 119 t.u.b.; l’omessa pronuncia e l’apparenza di motivazione sulla prescrizione; e il rigetto della richiesta di nuova consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, relativo alla prescrizione delle rimesse e alla rilevanza dell’esistenza di un’apertura di credito/fido ai fini della natura ripristinatoria dei versamenti. Ha dichiarato assorbito il sesto motivo, mentre ha rigettato i primi due, dichiarato inammissibile il terzo, il quinto e il settimo. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti a sostegno della nullità del contratto per asserita violazione della forma e della consegna del documento, ma la Corte esclude che la mancata consegna determini nullità
invocato in tema di rilevabilità d’ufficio della nullità, ma la Corte nega che nel caso vi sia una nullità rilevabile d’ufficio
richiamato per contestare l’uso delle presunzioni, ma la censura è respinta perché la consegna del contratto non integra il presupposto di nullità
richiamato per contestare una presunzione su presunzione; la Corte respinge il motivo sulla nullità per mancata consegna
richiamato sia contro il tema della nullità/contestazioni nuove sia nella doglianza sulla prescrizione; la Corte rileva l’inammissibilità di alcuni motivi e accoglie il quarto perché la questione del fido poteva essere valorizzata dal giudice se provata documentalmente
richiamato quale norma sulla forma del contratto di servizi di investimento; la Corte richiama le Sezioni Unite per affermare che la consegna del documento fa parte della tutela del cliente ma non determina, di per sé, nullità del contratto bancario
interpretato nel senso che la nullità colpisce la mancanza della forma scritta del contratto, non la mancata consegna dell’esemplare al cliente
richiamato dai ricorrenti in relazione alla correttezza nei rapporti bancari, ma non decisivo ai fini della nullità
richiamato dai ricorrenti come fonte di obblighi di buona fede nell’esecuzione, ma non idoneo a fondare la nullità del contratto
richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, in ripetizione d’indebito bancario, il correntista che agisce deve provare i movimenti e l’assenza di causa debendi per le somme richieste
richiamato nelle doglianze di omessa pronuncia, ma il relativo motivo è in parte assorbito e in parte inammissibile
richiamato nelle censure sui fatti non contestati e sulla prova documentale, ma non conduce a diversa decisione sui motivi esaminati
richiamato nelle doglianze sulla valutazione delle prove, ma il motivo è assorbito o inammissibile secondo i capi impugnati
richiamato per qualificare l’apertura di credito e distinguere rimesse solutorie e ripristinatorie; la Corte accoglie il motivo perché il giudice deve valorizzare la prova dell’affidamento ritualmente acquisita
richiamato per la determinazione e persistenza dell’affidamento bancario, rilevante ai fini della prescrizione delle rimesse
richiamato in tema di decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione, che in presenza di apertura di credito decorre dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie
interpretato nel senso che il diritto del cliente alla documentazione bancaria copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni
richiamato in relazione all’ordine di esibizione, ritenuto però inutile o comunque non decisivo nel caso concreto
richiamato nella censura sulla consulenza tecnica, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità
richiamato nella doglianza sulla nuova consulenza, senza esito utile per i ricorrenti
utilizzato per dichiarare inammissibile il terzo motivo perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza consolidata
richiamato implicitamente nella struttura dei motivi di ricorso per cassazione, specie nelle censure di error in procedendo e di motivazione
art. 23, comma 1, d.lgs. 58/1998
richiamato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla forma composita, comprensiva della consegna del documento, ma senza effetto invalidante autonomo
art. 117, comma 1, d.lgs. 385/1993
richiamato quale norma che prescrive la redazione per iscritto e la consegna di un esemplare al cliente
art. 117, comma 2, d.lgs. 385/1993
interpretato come indice del fatto che la nozione di forma riguarda il mezzo esteriore di manifestazione del consenso, non la consegna dello scritto
art. 117, comma 3, d.lgs. 385/1993
interpretato come norma che sanziona con nullità solo l’inosservanza della forma prescritta, non la mancata consegna del documento
Massime di principio
- Nel contratto bancario la mancata consegna al cliente di un esemplare del documento contrattuale non determina nullità del contratto, poiché la sanzione prevista dall’art. 117 t.u.b. colpisce l’inosservanza della forma scritta, non l’inadempimento dell’obbligo di consegna.
- Le violazioni di norme imperative che attengono al comportamento delle parti, e non ai requisiti di validità del contratto, non producono nullità ma possono rilevare solo sul piano della responsabilità o di altri rimedi previsti dall’ordinamento.
- Nelle azioni di ripetizione dell’indebito relative a un conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio resta onerato della prova dei movimenti e dell’assenza di una causa giustificativa dei pagamenti di cui chiede la restituzione.
- Quando la banca eccepisce la prescrizione delle rimesse come solutorie, il giudice deve verificare, anche d’ufficio se ritualmente provato, l’esistenza di un’apertura di credito idonea a qualificare le rimesse come ripristinatorie e a far decorrere la prescrizione dalla chiusura del rapporto.
- L’esistenza di un affidamento bancario costituisce un’eccezione in senso lato: può essere valorizzata dal giudice se emergente dai documenti o dalle deduzioni ritualmente acquisite, senza che occorra una specifica allegazione formale in senso stretto da parte del correntista.
- Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119 t.u.b. copre le sole operazioni degli ultimi dieci anni; per periodi anteriori opera il generale onere di conservazione della prova documentale a carico delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18213/2024 del 03/07/2024
- ordinanza_civile · 3 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18220/2024 del 03/07/2024
- ordinanza_civile · 3 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18221/2024 del 03/07/2024
- ordinanza_civile · 3 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18222/2024 del 03/07/2024
- ordinanza_civile · 3 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18223/2024 del 03/07/2024
- ordinanza_civile · 3 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18226/2024 del 03/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →