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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10480/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La lite nasce da una controversia tra più coeredi/comproprietari di un compendio immobiliare sito in Napoli. Una dei comproprietari aveva agito in giudizio chiedendo l'accertamento della contitolarità di alcune porzioni dell'immobile e la cessazione dell'uso esclusivo esercitato da un altro familiare; la controparte aveva a sua volta resistito deducendo di avere acquistato in origine la nuda proprietà di un locale poi ampliato e mutato di destinazione e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione di alcuni beni. Il tribunale aveva dichiarato la comproprietà di una parte dell'immobile tra il padre e tutti i figli e aveva ordinato la liberazione/consegna del compossesso; con sentenza definitiva aveva poi esteso l'accertamento di comproprietà ad ulteriori porzioni dell'immobile e delle pertinenze, rigettando la domanda risarcitoria. In appello la soccombente aveva insistito per qualificare l'ampliamento come fattispecie riconducibile all'art. 952 c.c., sostenendo che la costruzione dovesse essere considerata come opera del costruttore con conseguente usucapione del diritto di superficie, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'accessione ex art. 934 c.c., aveva escluso l'usucapione per mancanza di possesso esclusivo e aveva osservato che la disponibilità del bene era avvenuta a titolo di comodato. In cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo: violazione di legge e error in procedendo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e falsa applicazione di norme di diritto, assumendo che i giudici di merito avessero erroneamente applicato l'art. 934 c.c. invece dell'art. 952 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di sommaria esposizione dei fatti. Nel merito ha rigettato l'unico motivo, ritenendo corretta la decisione della Corte d'appello che aveva applicato il principio di accessione anche nei rapporti tra comproprietari: la costruzione eseguita da uno soltanto dei comunisti sul suolo comune appartiene a tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote, salvo apposito contratto scritto che attribuisca al costruttore la proprietà dell'opera o una rinuncia scritta all'accessione. La Corte ha quindi confermato che non vi era spazio per la tesi della proprietà esclusiva del costruttore né per l'usucapione del diritto di superficie, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    "esposizione sommaria dei fatti di causa"

    il ricorso per cassazione è ammissibile se contiene una chiara sintesi dei fatti rilevanti; non è violato il principio di autosufficienza per il solo fatto che siano riprodotti integralmente atti del merito, quando sia comunque presente una chiara esposizione dei punti decisivi.

  • art. 112 c.p.c.

    la ricorrente ha denunciato omessa pronuncia; la Corte non ha accolto il motivo perché ha ritenuto corretta la decisione nel merito, escludendo il vizio denunciato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la censura è stata prospettata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 934 c.c.

    il principio di accessione opera anche in materia di comunione: la costruzione eseguita da uno o da alcuni comproprietari sul suolo comune appartiene a tutti i comunisti in proporzione delle quote.

  • art. 952 c.c.

    non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie; la ricorrente invocava la disciplina della superficie, ma la Corte ha escluso che essa potesse derogare all'accessione in assenza di un apposito contratto.

  • art. 1350 c.c.

    per escludere l'accessione e attribuire al costruttore la proprietà delle opere è necessario un contratto scritto ad substantiam; anche la rinuncia del proprietario al diritto di accessione deve risultare per iscritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    poiché il ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato rigettato, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamato per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di comunione del suolo, il principio di accessione di cui all'art. 934 c.c. opera anche se la costruzione è realizzata da uno solo dei comproprietari: la proprietà dell'opera si acquista in capo a tutti i comunisti in proporzione alle rispettive quote.
  • Per derogare all'accessione e attribuire al costruttore la proprietà esclusiva della costruzione è necessario un apposito accordo tra proprietario del suolo e costruttore, stipulato per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.; la rinuncia all'accessione deve anch'essa risultare per iscritto.
  • La mera disponibilità o tolleranza nell'uso del bene non è sufficiente a fondare l'usucapione del possesso esclusivo quando il rapporto di fatto sia coerente con una detenzione a titolo di comodato.
  • Nel ricorso per cassazione il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti è rispettato quando, pur riportando anche gli atti di merito, il ricorso consente comunque di individuare con chiarezza i fatti rilevanti e le questioni devolute.
  • Quando il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 viene rigettato, sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàComproprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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