Cassazione Civile, Ordinanza n. 15057/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di interventi silvo-pastorali affidato a seguito di procedura di evidenza pubblica. Durante l'esecuzione vi furono varie sospensioni dei lavori e una variante progettuale; l'impresa, in sede arbitrale prevista dal capitolato speciale, domandò il pagamento degli importi asseritamente dovuti per le sospensioni, per i sovraprezzi dovuti alle mutate condizioni dei lavori e per lavori ulteriori eseguiti, formulando le relative riserve. Il lodo accolse solo in parte le domande e condannò il Comune al pagamento di una somma complessiva, oltre a porre parte delle spese a carico del Comune. Il Comune impugnò il lodo davanti alla Corte d'appello deducendo, in sintesi, la tardività delle riserve e la conseguente nullità del lodo, oltre a contestare la ripartizione delle spese e dei compensi del giudizio arbitrale. La Corte d'appello ritenne fondata solo l'eccezione di tardività delle riserve, assorbendo alcuni rilievi, ma confermò il diritto dell'impresa ai compensi per i lavori ulteriori. In Cassazione il Comune censurò: 1) la ritenuta spettanza dei compensi per i lavori ulteriori, sostenendo che si trattasse di varianti non autorizzate e che al più potesse ipotizzarsi un'azione di indebito arricchimento, non proposta; lamentò inoltre il mancato abbattimento dei prezzi mediante il ribasso d'asta; 2) la regolazione delle spese, deducendo una contraddittoria e peggiorativa ripartizione degli oneri del giudizio arbitrale. L'impresa resistette e propose ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato la decadenza da riserve a pretese risarcitorie per sospensioni imputabili al committente e aveva errato pure sulle spese, affermando che nulla dovesse gravare su di essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la regola per cui, negli appalti pubblici, i lavori extra contratto possono essere compensati solo se costituiscano varianti/addizioni ammesse nei limiti di legge, indispensabili per l'esecuzione dell'opera, riconosciute in collaudo e contenute nel tetto di spesa approvato; in tal caso il compenso non si fonda sull'indebito arricchimento ma sui prezzi contrattuali o, in mancanza, sui prezzi determinati secondo la disciplina applicabile. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo illegittima la reformatio in peius nella ripartizione delle spese del giudizio arbitrale a danno del Comune, che era risultato in parte vittorioso in appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle spese e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha ripristinato la ripartizione stabilita nel lodo arbitrale: un terzo delle spese e onorari a carico del Comune e il resto a carico dell'impresa; ha inoltre confermato la ripartizione al 50% delle spese di CTU. Il ricorso incidentale dell'impresa è stato dichiarato inammissibile, sia perché formulato con una censura che evocava in modo incongruo la violazione dell'art. 342 c.p.c. senza individuare una reale violazione di legge, sia perché il secondo motivo era meramente consequenziale e non autonomo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte controricorrente.
Norme richiamate
art. 56 del capitolato speciale
è la clausola che prevedeva l'arbitrato per le controversie derivanti dal contratto di appalto
art. 134 DPR 554/1999
richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione dei lavori ulteriori e il relativo titolo di pagamento
evocato dal ricorrente come possibile, ma non proposta, base dell'azione per lavori non autorizzati
richiamato in connessione all'azione di arricchimento senza causa
richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
invocati dal ricorrente in tema di spese processuali e del giudizio arbitrale
indicato come parametro di impugnazione dei motivi di ricorso
art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.
utilizzato dalla Corte per decidere nel merito sulla ripartizione delle spese, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato dal ricorrente incidentale in modo incongruo; la Corte rileva che la censura non individuava una effettiva violazione di regola di diritto
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo
art. 342, comma 2, l. n. 2248 del 1865, all. F
richiamato per affermare il divieto generale di varianti non autorizzate negli appalti pubblici, salvo le eccezioni di legge
art. 103 r.d. n. 350 del 1895
richiamato come disciplina ratione temporis applicabile alle varianti indispensabili e al relativo compenso
artt. 21 e 22 r.d. n. 350 del 1895
richiamati per la determinazione dei prezzi in mancanza di prezzi contrattuali
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, i lavori extra contratto sono compensabili solo in presenza di varianti o addizioni ammesse dall'ordinamento, indispensabili per l'esecuzione dell'opera, riconosciute in collaudo e contenute nei limiti della spesa approvata.
- Quando ricorrono i presupposti per il compenso di lavori ulteriori non autorizzati, la base di calcolo non è l'azione generale di arricchimento senza causa, ma i prezzi contrattuali; in mancanza, i prezzi sono determinati secondo la disciplina speciale applicabile.
- La domanda di pagamento per maggiori opere in appalto pubblico richiede, in linea generale, tempestiva riserva, salvo che la pretesa abbia natura diversa e sia qualificabile come risarcitoria per fatti imputabili al committente, tema che però nel caso concreto non è stato accolto in sede di legittimità.
- In sede di regolazione delle spese processuali, il giudice non può aggravare la posizione della parte che abbia ottenuto una vittoria, anche solo parziale, mediante una reformatio in peius non coerente con l'esito complessivo della lite.
- Il ricorso incidentale per cassazione è inammissibile se la censura non individua chiaramente la violazione di legge denunciata e si limita a contestazioni di merito o a richieste meramente consequenziali.
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