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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34774/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bolsi: impugnava la sentenza di appello denunciando (i) errore nel computo della prescrizione (contesta che il termine debba decorrere dagli anni 2000/2001 o 2004/2005 e non dall'accertamento del reato), (ii) mancata valutazione corretta dell'elemento soggettivo della ricettazione e mancata riqualificazione ai sensi dell'art.712 c.p., sostenendo la sua buona fede e la natura non professionale dell'acquisto, (iii) insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Bonelli: deduceva un unico motivo di cassazione affermando l'aspecificità della motivazione di appello con riguardo a due capi di ricettazione (B e C), contestando che a lui sia attribuibile la disponibilità degli oggetti falsi, che la mera presenza alla vendita o fotografie non dimostrino dolo o conoscenza della falsità, e che non sussista prova che il falso rinvenuto in Francia corrisponda a quanto proposto in vendita in Italia.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione. Per Bolsi la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici (riproduzione del motivo d'appello senza confronto puntuale con la motivazione impugnata) e inammissibili le doglianze di fatto che miravano a una rivalutazione probatoria; inoltre la ricostruzione dei giudici di merito sull'inattendibilità delle sue dichiarazioni è stata considerata congruente. Per Bonelli il ricorso è stato dichiarato aspecifico perché non ha affrontato in modo puntuale la motivazione della Corte territoriale, che aveva dato rilievo a plurime circostanze probatorie (presenza alla proposta di vendita, contatti con le case d'aste, etichette identiche, fotografie digitali, ecc.). Conseguenze: condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Inoltre Bonelli è stato condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (The Josef and Anni Albers Foundation INC.) liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. La Cassazione non ha accolto le richieste di annullamento o rinvio prospettate dalla pubblica accusa per Bolsi.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B) cod. proc. pen.

    richiama l'obbligo di specificità del motivo di cassazione: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mera ripetizione del motivo d'appello è aspecifica e porta all'inammissibilità

  • art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.

    limita il sindacato della Corte di legittimità sugli elementi probatori; il travisamento della prova è sindacabile solo se indicati atti specifici e in presenza di macroscopica evidenza, soprattutto in presenza di "doppia conforme"

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di somme da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 ciascuno

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    la Corte territoriale ha ritenuto provata la conoscenza dell'illecita provenienza sulla base della totalità degli elementi (dichiarazioni contraddittorie della ricorrente, contatti per la vendita, etichette, fotografie, ripetizione di vendite), e tale valutazione non è sindacabile in cassazione in assenza di vizi specifici

  • art. 712 c.p.

    invocata dalla difesa per una possibile riqualificazione in contravvenzione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori indicati dai giudici di merito dimostrano la consapevolezza della provenienza illecita e quindi non sussista riqualificazione

  • art. 178, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 42/2002

    riferita nella motivazione di merito: uno dei reati contestati era stato dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello; la questione della decorrenza della prescrizione è stata comunque ritenuta oggetto di valutazione di merito non riapribile in cassazione per aspecificità

  • legge n. 46/2006 (modifica art.606 lett. E))

    richiama la limitazione del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie e la necessità di deduzioni specifiche per poter contestare un presunto travisamento della prova

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la mera riproduzione di argomentazioni di merito o la richiesta di una diversa valutazione dei fatti porta all'inammissibilità
  • Quando vi sono due decisioni di merito conformi ("doppia conforme"), il sindacato in sede di legittimità sulle valutazioni probatorie è molto limitato: il ricorrente deve indicare atti e fatti specifici che dimostrino travisamento macroscopico della prova
  • Le deduzioni che mirano a una semplice riconsiderazione delle prove o a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti non sono consentite in Cassazione se non collegate a profili di diritto e a elementi materiali specifici
  • La prova della conoscenza della provenienza illecita (nel reato di ricettazione) può essere ricavata anche da circostanze indirette e convergenti (contraddizioni nelle dichiarazioni, ripetute proposte di vendita, etichette identiche, fotografie, contatti con case d'aste); tali valutazioni di fatto sono difficilmente sindacabili se motivate in modo congruo
  • Il ricorrente che intende contestare la decisione per travisamento della prova deve indicare con precisione quali atti processuali sarebbero stati travisati e come, mostrando la contraddittorietà macroscopica della motivazione rispetto a quegli atti

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