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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34247/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva chiesto l’ammissione in prededuzione al passivo di una procedura concorsuale per crediti derivanti da tre contratti: due per servizi di trattamento di acque di scarico e sfiati clorurati e uno per la ripartizione dei costi di ristrutturazione di un impianto chimico. Il giudice delegato aveva ammesso i crediti in chirografo; la creditrice aveva proposto opposizione sostenendo che i crediti erano sorti dopo l’apertura della procedura e che vi era stato subentro dei commissari nei contratti pendenti. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione. Nel ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: 1) nullità del procedimento di primo grado per intervenuta estinzione del giudizio, assumendo che la riassunzione fosse tardiva perché il termine trimestrale doveva decorrere dalla comunicazione PEC del curatore ex art. 92 l. fall., non dalla dichiarazione di interruzione resa in udienza; 2) violazione degli artt. 20 e 52 d.lgs. n. 270/1999, sostenendo che il Tribunale avrebbe ammesso in prededuzione indistintamente tutti i crediti senza distinguere tra crediti sorti prima o durante la procedura e senza separare i crediti dei contratti di servizi periodici da quelli relativi al contratto di revamping.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nei casi di interruzione del processo per apertura del fallimento, il termine per riassumere decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla mera notizia dell’evento interruttivo. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, si trattava di interruzione per sopravvenuta perdita di capacità processuale dell’organo rappresentativo della procedura, ma la soluzione resta la medesima anche applicando in via analogica gli artt. 300 e 305 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare un riesame del merito: il Tribunale aveva già accertato in fatto che le prestazioni erano funzionali all’esercizio dell’impresa e che i crediti erano sorti in corso di procedura, sicché la doglianza, formalmente rubricata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento fattuale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del fallimento alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla sola conoscenza dell’evento interruttivo.

  • art. 43, comma 3, l. fall.

    L’interruzione del processo a seguito di apertura del fallimento è automatica; il termine per riassumere decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti.

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    Se la dichiarazione di interruzione è resa in udienza, essa è già conosciuta dalle parti presenti; altrimenti deve essere notificata o comunicata.

  • art. 300 c.p.c.

    In via generale, per le parti costituite, l’evento interruttivo rileva secondo le regole proprie dell’interruzione del processo e della dichiarazione del difensore.

  • art. 52 l. fall.

    Richiamato per il diverso regime di improcedibilità delle domande di credito nella procedura fallimentare.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato con l’art. 52 l. fall. per le domande di credito soggette al diverso regime di improcedibilità.

  • art. 20 d.lgs. n. 270/1999

    Invocato dal ricorrente per contestare la prededuzione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame del fatto.

  • art. 52 d.lgs. n. 270/1999

    Invocato dal ricorrente per contestare l’ammissione dei crediti in prededuzione; la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e perché volta al merito.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019

    Richiamato in chiave sistematica perché conferma espressamente che il termine decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base formale del primo motivo, ritenuto infondato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base formale del secondo motivo, ma la censura è stata qualificata come inammissibile perché in realtà diretta al riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare che l’eventuale contestazione dell’omesso accertamento del momento di insorgenza dei crediti avrebbe dovuto essere proposta come vizio motivazionale, con specifica indicazione del fatto decisivo omesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il processo si interrompe per eventi collegati alla procedura concorsuale, il termine per riassumerlo decorre dalla formale dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti, non dalla semplice conoscenza dell’evento esterno che ha causato l’interruzione.
  • L’evento interruttivo che colpisce l’organo rappresentativo di una procedura concorsuale determina la necessità di riassunzione secondo le regole generali dell’interruzione del processo, anche se il giudizio riguarda l’insinuazione o l’opposizione allo stato passivo.
  • La censura che, sotto l’apparente veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • Ai fini della prededuzione o dell’ammissione del credito nella procedura concorsuale rileva il momento di insorgenza del credito, che è un dato fattuale da accertare specificamente; la sola data della fattura non basta, se il giudice non l’assume come indice del fatto storico accertato.
  • Per contestare l’omesso accertamento di un fatto decisivo, la parte deve articolare una specifica censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., indicando il fatto decisivo non esaminato e il suo rilievo nel giudizio.
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Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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