Cassazione Penale, Ordinanza n. 07825/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità e rideterminato la pena per una cessione illecita di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente, contestata come concorso ex art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990. I motivi dedotti sono due: da un lato si censura la conferma del giudizio di colpevolezza sotto il profilo del vizio di motivazione; dall'altro si lamenta la violazione di legge per il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte rileva che le doglianze sono generiche, ripetitive di quanto già esaminato e respinto in appello, e mirano in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio, senza indicare specifici travisamenti delle prove. La motivazione di merito è ritenuta logica e non manifestamente illogica: l'imputato aveva ricevuto parte del prezzo dall'acquirente e si era impegnato personalmente a rispondere di eventuali problemi, avendo egli stesso segnalato l'acquirente al coimputato. Inoltre, la sentenza impugnata ha escluso la qualificazione lieve valorizzando l'importo della transazione e il presumibile quantitativo di droga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi applicato le conseguenze ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, importo aumentato oltre il minimo in forza dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017. La decisione di merito resta ferma: l'imputato rimane condannato per il reato di cessione illecita di stupefacenti in concorso, con pena già rideterminata in appello.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il concorso dell'imputato nella cessione illecita di stupefacenti
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice applicata al fatto di cessione illecita di sostanza stupefacente
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
invocato dalla difesa per la qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve; escluso perché incompatibile con importo della vendita, presumibile quantitativo e modalità della condotta
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato per la facoltà di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in una diversa lettura del compendio probatorio, se la sentenza impugnata offre una motivazione logica e non manifesta illogica.
- La doglianza per vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito e indicare concreti travisamenti delle emergenze processuali; la riproposizione di critiche già disattese è manifestamente infondata.
- La qualificazione del fatto di cessione di stupefacenti nell'ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva di modalità dell'azione, importo della transazione e presumibile quantità di droga; tali elementi possono giustificare l'esclusione del comma 5.
- La partecipazione al reato di stupefacenti può essere desunta anche da condotte sintomatiche del coinvolgimento nell'affare illecito, come la percezione di parte del prezzo e l'assunzione di impegni verso l'acquirente, se tali elementi sono logicamente valorizzati dal giudice di merito.
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