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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25739/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una banca, quale creditrice, per ottenere la declaratoria di inefficacia di un atto di compravendita immobiliare stipulato in esecuzione di un preliminare trascritto, avente ad oggetto un bene dei coniugi venditori. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo integrati i presupposti dell’art. 2901 c.c. sulla base, tra l’altro, dell’esistenza di ingenti crediti della banca verso i venditori, di precedenti fideiussioni, della costituzione di un fondo patrimoniale, della presenza di ipoteche e della consapevolezza dell’acquirente. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell’art. 2901 c.c. per insussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie, anche in considerazione di garanzie reali e del fondo patrimoniale; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. per avere revocato il definitivo senza accertare il carattere fraudolento del preliminare e limitandosi alla conoscenza del pregiudizio; 3) nullità per ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe valorizzato la prossimità temporale tra preliminare e trascrizione senza specifica allegazione originaria, con mutatio libelli; 4) e 5) violazione dell’art. 2901 c.c. per avere attribuito rilievo alla posizione soggettiva del promissario acquirente e a circostanze di fatto non riconducibili alla scientia damni; 6) nullità della statuizione sulle spese, perché poste esclusivamente a suo carico e non in via parziaria o solidale rispetto agli altri soccombenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi processuali, si risolvessero in una critica in fatto e alla motivazione della sentenza d’appello, non più consentita in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte territoriale aveva logicamente motivato sul pregiudizio alla garanzia patrimoniale riferito al credito azionato, sulla valutazione dell’eventus damni al momento del definitivo e della scientia damni al momento del preliminare, e che non vi era mutatio libelli, essendo applicato il principio iura novit curia. È stato inoltre ritenuto generico e comunque non censurabile il motivo sulle spese, poiché la condanna solidale o parziaria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria richiede il pregiudizio alle ragioni del creditore per il credito tutelato; l’eventus damni va valutato in relazione all’atto dispositivo, mentre l’elemento soggettivo si apprezza secondo la data del preliminare nei casi di preliminare seguito da definitivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice applica d’ufficio la corretta qualificazione giuridica dei fatti allegati, nel rispetto del principio iura novit curia.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente incardinate su violazione di legge o nullità non possono essere utilizzate per sollecitare un nuovo giudizio sul fatto o sulla motivazione.

  • art. 97 c.p.c.

    La condanna alle spese in solido o in via parziaria tra più parti soccombenti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è, in linea di massima, insindacabile in cassazione se adeguatamente esercitato.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    co. 1 quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2729 c.c.

    L’eventuale censura su errori di sussunzione di fatti presuntivi deve riguardare la norma sulle presunzioni e non l’art. 2901 c.c., se si contesta il ragionamento inferenziale del giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio alle ragioni del creditore deve essere apprezzato con riferimento al credito per il quale l’azione è proposta, e la valutazione della Corte di merito, se logicamente argomentata su elementi indiziari convergenti, non è sindacabile in cassazione come mera violazione di legge.
  • Quando un preliminare di vendita è seguito dal definitivo, l’eventus damni si valuta al momento del trasferimento definitivo, mentre la consapevolezza del pregiudizio da parte dei disponendi e del terzo acquirente si apprezza con riferimento alla fase del preliminare, secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Non sussiste vizio di ultrapetizione se il giudice attribuisce ai fatti allegati la corretta qualificazione giuridica sulla base del principio iura novit curia, anche qualora la parte deduca che taluni profili fattuali siano stati evidenziati solo in una memoria illustrativa.
  • Le censure che mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove o il ragionamento presuntivo del giudice di merito non possono essere veicolate sotto forma di violazione di legge ex art. 2901 c.c.; in tali casi, l’eventuale errore va riferito, se del caso, alla disciplina delle presunzioni.
  • La decisione sulle spese tra più soccombenti, inclusa l’eventuale condanna solidale, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non risulta violata la disciplina processuale o manchi del tutto la motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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