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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38672/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni d’imposta 2012 e 2013 con riferimento a un immobile in comproprietà di due contribuenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi dei contribuenti, riconoscendo il beneficio per abitazione principale e ritenendo irrilevante che uno dei comproprietari avesse residenza anagrafica in un altro comune, per ragioni lavorative. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione degli artt. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e 143 e 144 c.c., sostenendo che l’agevolazione non spettava poiché una contribuente aveva residenza e dimora abituale in altro comune; con il secondo deduce vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse travisato la prova e posto a carico dell’ente l’onere di dimostrare i requisiti dell’agevolazione, nonché la titolarità di altro immobile in capo alla contribuente.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel merito con rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti. La Corte afferma che, per fruire dell’agevolazione IMU per abitazione principale, occorre che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano nello stesso immobile sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale; la disciplina agevolativa è di stretta interpretazione e la deroga prevista per i componenti del nucleo familiare che vivano in immobili diversi vale solo se gli immobili si trovano nel medesimo territorio comunale. Poiché nel caso concreto i componenti del nucleo familiare avevano residenze in comuni diversi, il beneficio non spettava. Le spese di legittimità sono poste a carico dei contribuenti, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016

    Viene richiamato quale base del contraddittorio camerale non partecipato nel giudizio di cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È evocato come parametro del dedotto vizio motivazionale per travisamento della prova.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    È richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione ai presupposti dell’agevolazione IMU per abitazione principale.

  • art. 143 c.c.

    È invocato dal Comune in tema di residenza/dimora dei coniugi e del nucleo familiare.

  • art. 144 c.c.

    È invocato dal Comune in tema di organizzazione della residenza familiare e dei rapporti tra coniugi.

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011

    «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»

    La Corte lo interpreta nel senso che l’agevolazione richiede, per il medesimo immobile, la contemporanea sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare; la deroga per immobili diversi opera solo se essi insistono nel medesimo comune.

  • legge n. 214 del 2011

    convertito con modificazioni

    È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011.

  • d.l. n. 168/2016

    È citato quale fonte della modifica dell’art. 380 bis c.p.c.

  • l. n. 197/2016

    convertito, con modificazioni

    È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: il beneficio spetta solo se risultano integralmente soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie agevolativa.
  • Ai fini dell’agevolazione IMU per abitazione principale, il possesso non basta: occorre che l’immobile sia contemporaneamente dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare.
  • Quando la disciplina prevede un’eccezione per i componenti del nucleo familiare che vivano in immobili diversi, tale eccezione non può essere estesa oltre il suo testo e opera solo nei limiti espressamente previsti dalla legge, qui con riferimento a immobili ubicati nel medesimo territorio comunale.
  • Se il quadro fattuale è pacifico e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere la causa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImposte localiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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