Cassazione Civile, Ordinanza n. 38672/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni d’imposta 2012 e 2013 con riferimento a un immobile in comproprietà di due contribuenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la tesi dei contribuenti, riconoscendo il beneficio per abitazione principale e ritenendo irrilevante che uno dei comproprietari avesse residenza anagrafica in un altro comune, per ragioni lavorative. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione degli artt. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e 143 e 144 c.c., sostenendo che l’agevolazione non spettava poiché una contribuente aveva residenza e dimora abituale in altro comune; con il secondo deduce vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse travisato la prova e posto a carico dell’ente l’onere di dimostrare i requisiti dell’agevolazione, nonché la titolarità di altro immobile in capo alla contribuente.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata senza rinvio e decidendo nel merito con rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti. La Corte afferma che, per fruire dell’agevolazione IMU per abitazione principale, occorre che il possessore e il suo nucleo familiare abbiano nello stesso immobile sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale; la disciplina agevolativa è di stretta interpretazione e la deroga prevista per i componenti del nucleo familiare che vivano in immobili diversi vale solo se gli immobili si trovano nel medesimo territorio comunale. Poiché nel caso concreto i componenti del nucleo familiare avevano residenze in comuni diversi, il beneficio non spettava. Le spese di legittimità sono poste a carico dei contribuenti, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016
Viene richiamato quale base del contraddittorio camerale non partecipato nel giudizio di cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È evocato come parametro del dedotto vizio motivazionale per travisamento della prova.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
È richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione ai presupposti dell’agevolazione IMU per abitazione principale.
È invocato dal Comune in tema di residenza/dimora dei coniugi e del nucleo familiare.
È invocato dal Comune in tema di organizzazione della residenza familiare e dei rapporti tra coniugi.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
«Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»
La Corte lo interpreta nel senso che l’agevolazione richiede, per il medesimo immobile, la contemporanea sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare; la deroga per immobili diversi opera solo se essi insistono nel medesimo comune.
convertito con modificazioni
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 201 del 2011.
È citato quale fonte della modifica dell’art. 380 bis c.p.c.
convertito, con modificazioni
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- Le norme che prevedono agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: il beneficio spetta solo se risultano integralmente soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie agevolativa.
- Ai fini dell’agevolazione IMU per abitazione principale, il possesso non basta: occorre che l’immobile sia contemporaneamente dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare.
- Quando la disciplina prevede un’eccezione per i componenti del nucleo familiare che vivano in immobili diversi, tale eccezione non può essere estesa oltre il suo testo e opera solo nei limiti espressamente previsti dalla legge, qui con riferimento a immobili ubicati nel medesimo territorio comunale.
- Se il quadro fattuale è pacifico e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere la causa nel merito.
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