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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30344/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da una precedente causa tra società affittuaria di un complesso agricolo e la curatela del fallimento della proprietaria concedente. In quel giudizio il tribunale nominò un consulente tecnico d'ufficio per verificare lo stato di manutenzione e coltivazione di un vigneto. Le società poi attrici in responsabilità sostennero che il consulente avesse svolto l'incarico con colpa grave, descrivendo in modo inesatto le condizioni dei terreni, delle recinzioni e delle coltivazioni, e che tale errore avesse inciso sul recesso dal contratto di affitto, sull'esito della procedura competitiva per il nuovo affitto e sulla perdita della possibilità di insinuazione al passivo per un'indennità fallimentare. Dedussero inoltre danni indiretti alla società controllante per la perdita dell'investimento e della partecipazione. In cassazione le ricorrenti formularono due motivi: con il primo denunciarono violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse male percepito il contenuto delle prove testimoniali e documentali e avesse valorizzato in modo scorretto le risultanze istruttorie senza disporre una nuova CTU; con il secondo denunciarono violazione delle norme sul valore della causa e sulla liquidazione degli onorari, assumendo che la Corte d'appello avesse considerato ai fini dello scaglione anche una domanda subordinata e condizionata che non avrebbe fatto parte del disputatum effettivo, con conseguente liquidazione di spese di primo grado su un valore eccessivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le doglianze, sotto l'etichetta della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del travisamento della prova, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito; ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sulla distinzione tra violazione delle regole legali di giudizio, errore di fatto revocatorio e mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento probatorio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, ai fini della liquidazione delle spese, il valore va determinato secondo il criterio del disputatum e che, nel caso concreto, le domande non erano state proposte in modo reciprocamente escludente o alternativo, sicché correttamente la corte territoriale aveva considerato anche la domanda di maggior valore ai fini dello scaglione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non se si contesta la maggiore forza di convinzione attribuita a prove diverse.

  • art. 116 c.p.c.

    violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

    è censurabile solo l'inosservanza di specifiche regole legali di valutazione della prova; non è ammissibile una critica al mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.

    non è il veicolo per denunciare una rivalutazione del materiale probatorio o un travisamento meramente valutativo della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e l'art. 5 DM 55/2014

    la censura sulla liquidazione delle spese va scrutinata alla luce delle norme sul valore della causa e del criterio del disputatum.

  • art. 10 c.p.c.

    art. 10 c.p.c., richiamato dall'art. 5 d.m. n. 140 del 2012

    ai fini delle spese il valore della causa si determina sulla base del petitum complessivamente dedotto, secondo il criterio del disputatum.

  • art. 14 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c.

    richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 5 d.m. n. 140 del 2012

    richiamato dall'art. 10 c.p.c.

    utilizzato come parametro per la liquidazione degli onorari in relazione al valore della causa.

  • art. 5 d.m. 55/2014

    richiamato dalle ricorrenti come parametro della liquidazione dei compensi, ma la Corte risolve la questione sulla base del valore della domanda e del disputatum.

  • art. 104 l.fall.

    procedura competitiva indetta ex art. 104 legge fallimentare

    richiamato solo per descrivere la procedura competitiva di assegnazione del nuovo affitto.

  • art. 79 l.fall.

    indennità prevista dall'art. 79 l.fall.

    richiamato come voce di danno domandata in via condizionata dalle attrici.

  • art. 2043 c.c.

    risarcimento del danno patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c.

    richiamato come fondamento della pretesa risarcitoria contro il consulente tecnico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    applicato per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    comma 1-bis dello stesso art. 13

    richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è invece deducibile per contestare la valutazione comparativa delle prove o la loro maggiore o minore attendibilità.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non si traduce automaticamente in un vizio di legittimità per violazione dell'art. 115 c.p.c., ma va ricondotto, secondo i casi, all'errore revocatorio o ai vizi di cui all'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., quando riguardi un fatto probatorio controverso sul quale la sentenza abbia effettivamente pronunciato.
  • Non è ammissibile in cassazione una richiesta di nuova valutazione del merito sotto la forma di errore di percezione delle risultanze istruttorie, se il giudice di merito non ha supposto un fatto inesistente o escluso un fatto positivamente provato.
  • Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa va determinato secondo il criterio del disputatum, cioè in base a quanto richiesto nell'atto introduttivo o nell'atto di impugnazione, tenendo conto della domanda di maggior valore quando più domande siano proposte in via gradata o subordinata non autoescludente.
  • Domande subordinate o condizionate non si sommano automaticamente al fine di determinare il valore della controversia, ma il giudice deve verificare se esse abbiano effettivamente ampliato il disputatum oppure se il valore rilevante resti quello della domanda principale di maggior importo.
  • In presenza di rigetto della domanda risarcitoria nel merito, il criterio per la liquidazione delle spese resta ancorato al valore originariamente controverso e non all'importo effettivamente liquidato, quando nessuna somma sia stata riconosciuta dal giudice.
  • rami rappresenta gli ambiti effettivamente trattati; materie e sottomaterie si limitano agli istituti centrali della decisione, senza estendere la classificazione al rapporto agrario sostanziale, non oggetto della decisione di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieProveRicorso per cassazioneSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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