Cassazione Civile, Ordinanza n. 19456/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio ha emesso nei confronti di una società esercentе attività di bar un avviso di accertamento per l'anno 2011 con rettifica del reddito d'impresa e del valore della produzione netta sulla base degli studi di settore, recupero dell'IVA su operazioni passive ritenute non fatturate e recupero delle ritenute su dividendi presuntivamente distribuiti in nero ai soci. In parallelo ha emesso avvisi di accertamento anche nei confronti di due soci, per maggior reddito da partecipazione fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale. I contribuenti hanno impugnato gli atti; in primo grado i ricorsi sono stati respinti, ma in appello la CTR ha annullato gli avvisi ritenendo, sulla base di documentazione prodotta dai contribuenti, che la società avesse iniziato l'attività proprio nel 2011 e che quindi fosse applicabile l'esimente prevista dall'art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 146/1998, con conseguente inapplicabilità degli studi di settore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR accolto un motivo aggiunto introdotto solo con memoria illustrativa e non ammissibile, poiché non derivante da documenti non conosciuti o da ordine della commissione; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la CTR esaminato nuove eccezioni e ampliato illegittimamente il thema decidendum in appello. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, i motivi di impugnazione devono essere dedotti nel ricorso introduttivo e che i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi previsti dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ossia quando il loro deposito sia reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti da altre parti o per ordine della commissione. Poiché nel caso concreto la questione sull'inapplicabilità degli studi di settore era stata proposta per la prima volta con memoria illustrativa e non risultava integrata la condizione legittimante dei motivi aggiunti, la CTR avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma violata per omessa corretta delimitazione del thema decidendum e per avere deciso su un motivo non ammissibilmente introdotto
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
i motivi aggiunti nel processo tributario sono ammissibili solo se resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o depositati per ordine della commissione
art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alle memorie illustrative depositate nel giudizio tributario di primo grado
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del primo motivo di ricorso per cassazione, relativo a error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del secondo motivo, dedotto per violazione di legge processuale
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
eccezione di inammissibilità del ricorso respinta perché le questioni trattate non risultavano decise in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità
art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 146 del 1998
prevede un'ipotesi eccettuativa rispetto all'applicazione degli studi di settore, invocata dai contribuenti per sostenere l'inapplicabilità dell'accertamento
richiamato per la cassazione con rinvio
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
richiamato per la cassazione con rinvio e i principi di diritto vincolanti per il giudice del rinvio
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di rinvio e di regolazione delle spese nel giudizio tributario
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la decisione sulle spese demandata al giudice di rinvio
richiamato nel secondo motivo come norma che vieta nuove eccezioni in appello
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; l'ampliamento successivo è consentito solo nei casi tipizzati dalla legge come motivi aggiunti.
- I motivi aggiunti nel contenzioso tributario sono ammissibili soltanto quando il loro deposito sia reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o da un ordine della commissione; in difetto, il giudice deve dichiararne l'inammissibilità.
- Quando il giudice di merito decide su una questione introdotta in violazione delle regole processuali che delimitano l'oggetto del giudizio, incorre in error in procedendo censurabile in cassazione.
- In sede di appello tributario non è consentito introdurre nuove eccezioni o nuovi motivi che non trovino fondamento nel ricorso introduttivo, salvo i casi espressamente previsti dal d.lgs. n. 546/1992.
- Nel controllo di legittimità, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa quando il vizio denunciato è processuale e richiede la verifica della corretta sequenza procedimentale.
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