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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19456/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio ha emesso nei confronti di una società esercentе attività di bar un avviso di accertamento per l'anno 2011 con rettifica del reddito d'impresa e del valore della produzione netta sulla base degli studi di settore, recupero dell'IVA su operazioni passive ritenute non fatturate e recupero delle ritenute su dividendi presuntivamente distribuiti in nero ai soci. In parallelo ha emesso avvisi di accertamento anche nei confronti di due soci, per maggior reddito da partecipazione fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili di una società a ristretta base sociale. I contribuenti hanno impugnato gli atti; in primo grado i ricorsi sono stati respinti, ma in appello la CTR ha annullato gli avvisi ritenendo, sulla base di documentazione prodotta dai contribuenti, che la società avesse iniziato l'attività proprio nel 2011 e che quindi fosse applicabile l'esimente prevista dall'art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 146/1998, con conseguente inapplicabilità degli studi di settore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR accolto un motivo aggiunto introdotto solo con memoria illustrativa e non ammissibile, poiché non derivante da documenti non conosciuti o da ordine della commissione; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la CTR esaminato nuove eccezioni e ampliato illegittimamente il thema decidendum in appello. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, i motivi di impugnazione devono essere dedotti nel ricorso introduttivo e che i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi previsti dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ossia quando il loro deposito sia reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti da altre parti o per ordine della commissione. Poiché nel caso concreto la questione sull'inapplicabilità degli studi di settore era stata proposta per la prima volta con memoria illustrativa e non risultava integrata la condizione legittimante dei motivi aggiunti, la CTR avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; l'ampliamento successivo è consentito solo nei casi tipizzati dalla legge come motivi aggiunti.
  • I motivi aggiunti nel contenzioso tributario sono ammissibili soltanto quando il loro deposito sia reso necessario dal deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o da un ordine della commissione; in difetto, il giudice deve dichiararne l'inammissibilità.
  • Quando il giudice di merito decide su una questione introdotta in violazione delle regole processuali che delimitano l'oggetto del giudizio, incorre in error in procedendo censurabile in cassazione.
  • In sede di appello tributario non è consentito introdurre nuove eccezioni o nuovi motivi che non trovino fondamento nel ricorso introduttivo, salvo i casi espressamente previsti dal d.lgs. n. 546/1992.
  • Nel controllo di legittimità, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa quando il vizio denunciato è processuale e richiede la verifica della corretta sequenza procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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