Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18040/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un errore materiale o di fatto nella decisione della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello. In particolare si censurava l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, in sede di rinvio, essa si sarebbe limitata a riprendere la pena base fissata dal giudice di primo grado, quando dal confronto delle statuizioni risultava che la Corte d'appello aveva invece rideterminato la pena (aumentandola rispetto alla determinazione del primo grado). Il ricorrente ha sostenuto che la pena base corretta fosse quella del primo giudice (1 anno e 3 mesi e €5.000), e che, calcolando correttamente gli aumenti per recidiva e continuazione e la riduzione per il rito abbreviato, la pena finale avrebbe dovuto essere quantificata in 1 anno, 9 mesi, 20 giorni di reclusione e €7.222 di multa. La doglianza mirava quindi a far valere un errore percettivo/materiale nella motivazione sulla misura della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità della formulazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore percettivo: la Corte d'appello, in precedenti pronunce (anche la sentenza n. 3797/2018), aveva già rideterminato la pena base (a anni tre di reclusione ed €7.500 di multa) con puntuale motivazione e tale determinazione era stata poi riaffermata nella successiva sentenza di rinvio. Inoltre la modifica della pena non integrava una violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la prima decisione di merito era stata impugnata anche dal Pubblico Ministero. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto

    Usato dal difensore per lamentare un errore materiale/fattuale nella motivazione della decisione impugnata; la Corte richiede specificità e fondatezza della doglianza, e ha ritenuto la censura aspecifica e manifestamente infondata

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    riqualificazione del fatto in materia di stupefacenti

    Norma sostanziale che ha consentito la riqualificazione della condotta in primo grado; la qualificazione è stata oggetto di contestazione in sede d'appello e ha inciso sulla determinazione della pena

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Richiamata nella determinazione quantitativa della pena, come uno dei criteri che hanno inciso sull'entità della sanzione complessiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando in €3.000,00 la somma dovuta

  • principio del divieto di reformatio in peius

    Principio processuale richiamato in sede di valutazione: la Corte ha ritenuto che non fosse violato poiché la sentenza di primo grado era stata impugnata anche dal Pubblico Ministero, consentendo così modifiche sfavorevoli al reo in sede di rinvio

Massime di principio

  • Un ricorso ex art. 625-bis per errore materiale o di fatto richiede una formulazione specifica e la dimostrazione evidente dell'errore: mere imprecisioni lessicali o contestazioni generiche non sono sufficienti per l'ammissione
  • La rinnovata determinazione della pena in sede d'appello (o sul rinvio) può essere legittima anche se peggiora la posizione dell'imputato quando la prima decisione sia stata impugnata dal Pubblico Ministero (nessa violazione del divieto di reformatio in peius)
  • Se una questione di fatto o di computo della pena è stata già esaminata e consolidata in precedenti decisioni di merito e sulle stesse si è formato giudicato o sono state dichiarate inammissibili le impugnazioni, sarà difficile ottenere la riforma attraverso un rimedio straordinario per presunto errore materiale
  • Le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi propone ricorsi straordinari deve tenere conto anche del rischio economico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.