Cassazione Civile, Ordinanza n. 37817/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di lavori edili presso l'abitazione del committente. L'impresa chiese il pagamento del residuo corrispettivo e dell'IVA; il committente resistette deducendo vizi e difetti dell'opera e domandando in riconvenzionale i costi di eliminazione dei vizi e il risarcimento dei danni per asseriti danni ai materiali di pregio impiegati. In appello il committente ottenne solo un parziale accoglimento della riconvenzionale e la compensazione di parte delle ragioni di credito. Con il ricorso per cassazione egli dedusse: violazione degli artt. 1460, 1667 e 2226 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva o irrilevante la contestazione dei vizi, nonostante la testimonianza del direttore dei lavori e l'assunto impegno dell'appaltatore a eliminarli; violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove testimoniali; omessa disamina della richiesta di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, ritenuta troppo sfavorevole al committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte generici e non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva accertato che, una volta consegnate le opere, non rilevava più la mera contestazione dei vizi oltre i termini, ma solo l'eventuale riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore, idoneo a far sorgere una nuova obbligazione di garanzia soggetta all'ordinario termine di prescrizione. La Corte ha condiviso il giudizio di merito sulla prova testimoniale e ha escluso che fosse censurabile in cassazione la valutazione delle risultanze istruttorie e la mancata rinnovazione della c.t.u., rientranti nei poteri discrezionali del giudice di merito. Ha inoltre ritenuto insindacabile la regolazione delle spese, essendo rimasta nei limiti della discrezionalità giudiziale e non essendovi soccombenza totale della parte beneficiaria. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato. È stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure relative alla violazione di legge devono essere specifiche e correlate alla ratio decidendi; il cattivo apprezzamento delle prove non integra di regola vizio deducibile ex art. 360, n. 5, e l'anomalia motivazionale rilevante è solo quella costituzionalmente significativa.
"inadimplenti non est adimplendum"
Se viene proposta l'eccezione di inadempimento, il giudice deve valutare comparativamente i reciproci inadempimenti, la loro proporzionalità e incidenza sull'equilibrio sinallagmatico; tuttavia nel caso concreto la censura mirava solo a un riesame del fatto.
Richiamato in subordine dal ricorrente come disciplina della garanzia per vizi dell'opera; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato in ulteriore subordine dal ricorrente per la garanzia nell'opera eseguita; anche tale profilo è stato ritenuto non utile a scalfire la decisione di merito.
La contestazione dell'apprezzamento delle prove non legali non consente, di regola, censura in cassazione se non nei limiti dell'anomalia motivazionale o della violazione del paradigma legale della prova.
Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al rispetto del principio per cui esse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una perfetta proporzione tra accoglimento della domanda e misura delle spese poste a carico della parte soccombente.
art. 13, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La censura sulla liquidazione delle spese è stata reputata generica e non idonea a fondare un vizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su una specifica ratio, il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con essa; doglianze generiche o eccentriche rispetto alla motivazione sono inammissibili o comunque infondate.
- La valutazione delle prove testimoniali e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio appartiene, di regola, al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- L'eccezione di inadempimento richiede una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti, della loro proporzionalità e dell'incidenza sull'equilibrio contrattuale; tuttavia il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito.
- La richiesta di rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, che non è tenuto a disporla né a pronunciarsi espressamente sulla richiesta, salvo vizi motivazionali rilevanti.
- La regolazione delle spese processuali, inclusa la compensazione parziale per soccombenza reciproca, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
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