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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22692/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di un professionista avvocato allo stato passivo di una procedura fallimentare, per ottenere l’ammissione di compensi per attività giudiziali e stragiudiziali svolte in favore della società poi fallita. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, ammettendo alcuni crediti in prededuzione, in privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. e in chirografo. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando violazione delle regole di interpretazione del contratto professionale, sostenendo che la clausola pattizia non remunerasse la mera disponibilità del legale ma solo l’attività effettivamente svolta, e prospettando altresì una nullità per difetto di causa; secondo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere il giudice di merito ritenuto provata l’attività giudiziale sulla base della ritenuta non contestazione, che il fallimento assumeva invece di avere specificamente contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doglianza sulla violazione dei canoni ermeneutici fosse solo una critica al risultato interpretativo del giudice di merito, senza specifica individuazione del canone violato e senza un effettivo confronto con il materiale istruttorio; ha inoltre considerato apodittica la censura di nullità per difetto di causa, non sviluppata in relazione alla meritevolezza di tutela di una pattuizione atipica ex art. 1322 c.c. Quanto al secondo motivo, ha rilevato la carenza di autosufficienza del ricorso, poiché la dedotta erronea applicazione del principio di non contestazione richiedeva la trascrizione o una precisa sintesi degli atti e delle difese che avrebbero integrato la contestazione, indicazione che nel ricorso mancava. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La censura sulla sua violazione è inammissibile se mira solo a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione del contratto, senza indicare specificamente il canone ermeneutico asseritamente violato.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla pretesa mancanza di causa, ma la Corte non ravvisa una censura autosufficiente e specificamente argomentata.

  • art. 1322 c.c.

    Una pattuizione atipica sulla remunerazione della disponibilità professionale richiede una verifica della meritevolezza degli interessi perseguiti, che nel ricorso non è stata adeguatamente sviluppata.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di non contestazione deve essere specificamente allegata e supportata mediante puntuale trascrizione o sintesi degli atti rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull’erronea attribuzione dell’onere probatorio è inammissibile se non si indicano con precisione le difese che avrebbero concretato la contestazione del fatto ritenuto non contestato.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    È menzionato con riferimento al privilegio riconosciuto ai crediti del professionista per i compensi ammessi al passivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per il primo motivo, ma non consente di trasformare in legittimità una critica di merito sull’interpretazione del contratto.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per il secondo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato in collegamento con l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile in cassazione quando si risolve in una mera contrapposizione tra due letture del contratto, senza indicare in modo puntuale quale specifico canone ermeneutico sia stato violato e senza un reale confronto con il contenuto dell’atto e con gli elementi di causa.
  • La censura di nullità per difetto di causa di una pattuizione atipica non può essere formulata in modo apodittico: occorre misurarsi con la meritevolezza di tutela dell’interesse regolato dall’accordo ex art. 1322 c.c.
  • La deduzione dell’erronea applicazione del principio di non contestazione richiede il rispetto dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, con trascrizione o quantomeno sintetica indicazione degli atti e delle difese rilevanti.
  • Quando il ricorrente contesta che un fatto sia stato ritenuto non contestato, deve indicare con precisione quali deduzioni difensive avrebbero integrato la contestazione, non essendo sufficiente un’affermazione generica.
  • In sede di legittimità non è consentito un riesame del merito sotto la veste della violazione di legge se la critica attiene in realtà alla valutazione delle prove o all’apprezzamento interpretativo compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandatoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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