Cassazione Civile, Ordinanza n. 20404/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa in riscossione frazionata, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992, dopo una sentenza di primo grado che aveva accolto solo parzialmente i ricorsi della società e dei soci avverso avvisi di accertamento per l'anno 2005, rideterminando il maggiore reddito accertato. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello della contribuente, ritenendo che la cartella fosse sufficientemente motivata quanto alle imposte perché recava i dati dell'avviso di accertamento, il numero, il richiamo alla sentenza e la norma di riferimento, ma aveva invece reputato insufficiente la motivazione con riguardo alle sanzioni, ritenendo non giustificato l'importo elevato rispetto all'imposta accertata e facendo riferimento a una situazione di incertezza normativa idonea a ingenerare "confusione giuridica". L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa/apparente/contraddittoria, per la disomogeneità logica tra il giudizio di sufficienza della motivazione sulla pretesa tributaria e l'affermazione di insufficienza sulle sanzioni; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e del decreto direttoriale sul modello di cartella, sostenendo che la motivazione può essere integrata dal richiamo ad atti presupposti già noti al contribuente; 3) violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 472/1997, 68 d.lgs. n. 546/1992 e 15 d.P.R. n. 602/1973, contestando che la CTR abbia ritenuto inspiegabile l'iscrizione a ruolo delle sanzioni senza considerare la disciplina della riscossione frazionata e il fatto che le sanzioni possono essere riscosse per la prima volta all'esito del giudizio; 4) in via subordinata, violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe annullato le sanzioni sulla base dell'incertezza normativa, sebbene la contribuente avesse contestato solo la mancata esplicitazione del calcolo delle sanzioni e non la loro scusabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli assorbenti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in caso di cartella emessa a seguito di riscossione frazionata in pendenza di giudizio, è sufficiente ai fini dell'obbligo di motivazione il richiamo all'avviso di accertamento e alla sentenza che costituisce il titolo della pretesa, così da consentire al contribuente di conoscere l'an e il quantum della richiesta, comprese le sanzioni. Ha inoltre osservato che la CTR non aveva verificato, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'eventuale pregressa sospensione di una parte dell'ammontare relativo ai tributi, incidenza che può spiegare il fatto che le sanzioni risultino superiori alle imposte. Sono stati pertanto assorbiti il primo e il quarto motivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
omessa e/o apparente e/o contraddittoria motivazione
dedotto come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per la denuncia di violazione di legge
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di motivazione della cartella può essere assolto mediante richiamo agli atti presupposti già noti al contribuente
richiamato dalla ricorrente in relazione al contenuto e alla motivazione della cartella di pagamento
decreto del Direttore dell'Agenzia prot. 46308/1026
il modello ministeriale di cartella prevede indicazione della causale tramite codice e non una motivazione estesa
richiamato per la riscossione delle sanzioni in pendenza di giudizio, in coordinamento con l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992
disciplina la riscossione frazionata del tributo e, per rinvio, delle sanzioni in pendenza del processo tributario
regola la riscossione provvisoria dei tributi accertati ma non definitivi nella fase amministrativa; distinto dall'art. 68 per la fase del giudizio
richiamato per il vizio di ultrapetizione denunciato con il quarto motivo
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento segue un atto impositivo o una sentenza già noti al contribuente, l'obbligo di motivazione è soddisfatto dal semplice richiamo dell'atto presupposto o del titolo giudiziale, purché il destinatario sia posto in grado di conoscere la pretesa nell'an e nel quantum.
- Nella riscossione frazionata in pendenza di giudizio tributario, la cartella può fondarsi sulla sentenza di primo grado quale titolo della pretesa, e l'Ufficio deve rideterminare le somme dovute nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale tributaria.
- Le sanzioni irrogate contestualmente alla pretesa fiscale non richiedono una motivazione autonoma o più intensa se l'atto presupposto consente già di comprendere la ragione dell'addebito e la sua quantificazione.
- La circostanza che l'importo delle sanzioni risulti superiore a quello del tributo non è di per sé indice di illegittimità o di difetto di motivazione, dovendo essere verificata la pregressa sospensione o frazionamento delle imposte che può alterare il raffronto tra i due importi.
- Nel giudizio di legittimità, quando un motivo di ricorso risulta fondato per violazione della disciplina sostanziale o procedurale decisiva, gli ulteriori motivi incompatibili o logicamente successivi possono essere assorbiti in applicazione del criterio della ragione più liquida.
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