Cassazione Civile, Ordinanza n. 18525/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato con una banca poi succeduta da altro istituto nel rapporto obbligatorio. Il mutuatario aveva chiesto l'accertamento della nullità del contratto o di singole clausole per asserita usurarietà degli interessi, indeterminatezza del tasso e omessa indicazione dell'ISC/TAEG, con conseguente restituzione degli interessi indebitamente percepiti e rideterminazione del tasso ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b. Il giudice di primo grado aveva dichiarato nulla la clausola sugli interessi moratori perché superiore al tasso soglia, disponendo la restituzione della somma pagata a tale titolo, ma aveva respinto le ulteriori domande. La corte d'appello ha confermato il rigetto del gravame, ritenendo tra l'altro irrilevante la commissione di estinzione anticipata ai fini del tasso soglia, insussistente la gratuità del mutuo come effetto della nullità della sola clausola moratoria, e sufficientemente determinata la clausola che ancorava il tasso all'Euribor. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1284, comma 3, 1362 ss. c.c. e 117 t.u.b. per avere il giudice di merito interpretato erroneamente la clausola sul tasso, richiamando la buona fede e non considerando le proprie deduzioni e la richiesta di c.t.u.; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 61 c.p.c. per il mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sull'interpretazione della clausola contrattuale non indicava specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati né in che modo il giudice di merito se ne fosse discostato, risolvendosi in una mera contrapposizione tra la lettura proposta dal ricorrente e quella accolta in sentenza. Quanto al diniego di c.t.u., la Corte ha ribadito che la scelta di disporre o meno la consulenza tecnica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che la relativa motivazione può anche risultare implicitamente dal contesto decisionale; nel caso concreto, la motivazione della sentenza d'appello rendeva evidente che non occorrevano accertamenti tecnici, trattandosi di questioni giuridiche (rilevanza della commissione di estinzione anticipata, effetti della nullità della clausola moratoria, interpretazione della clausola sul tasso). La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla determinazione convenzionale degli interessi; la censura sulla sua violazione è stata ritenuta inammissibile perché non correttamente costruita come violazione dei canoni ermeneutici.
le violazioni dei canoni legali di interpretazione contrattuale sono deducibili in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e come il giudice di merito se ne sia discostato.
richiamato in relazione alla richiesta di rideterminazione del tasso di interesse e alla disciplina della trasparenza bancaria.
la consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il diniego può essere motivato anche implicitamente.
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per la dichiarazione dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La censura per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente individua in modo puntuale le regole ermeneutiche violate e spiega in concreto come la decisione di merito se ne sia discostata; non è sufficiente proporre una lettura alternativa della clausola.
- L'accertamento della volontà negoziale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la doglianza mira soltanto a sovrapporre una diversa interpretazione del testo contrattuale.
- La decisione di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il diniego non necessita di autonoma motivazione espressa quando le ragioni del mancato ricorso alla c.t.u. emergano implicitamente dalla struttura della decisione e dalla natura giuridica delle questioni da risolvere.
- Non è necessario ricorrere a consulenza tecnica quando la decisione dipende da questioni esclusivamente giuridiche e non da accertamenti tecnici o valutazioni specialistiche.
- La nullità di una sola clausola del mutuo non implica automaticamente la gratuità dell'intero contratto, se l'effetto invalidante riguarda soltanto la pattuizione specifica oggetto di nullità.
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