Cassazione Civile, Ordinanza n. 26995/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dall'Agenzia del Demanio per ottenere il rilascio di un'area di sua proprietà sulla quale era stato realizzato un manufatto e per ottenere anche una somma a titolo di indennità/risarcimento per l'occupazione del bene. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che l'area fosse stata sdemanializzata e che i rinnovi successivi della concessione dovessero essere letti come locazione o affitto; pertanto, in mancanza di allegazione della scadenza del rapporto, non vi era titolo per il rilascio, e mancava pure il presupposto per l'indennità, essendo state nel tempo versate somme a titolo di rinnovo. In appello, dopo una precedente declaratoria di inammissibilità cassata dalla Corte di cassazione, la Corte territoriale ha invece ritenuto che vi fosse carenza di legittimazione passiva di uno dei convenuti, ha affermato la necessità della forma scritta per la locazione di beni pubblici e, non essendo stato prodotto un contratto scritto, ha accolto la domanda di rilascio ma ha rigettato la richiesta economica perché non provata. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme in tema di beni pubblici e loro utilizzazione, sostenendo che dovesse riconoscersi un'indennità di occupazione per la natura fruttifera del bene e per la necessaria corresponsione di un corrispettivo; 2) violazione delle norme in materia di responsabilità aquiliana e onere della prova, deducendo che l'occupazione di un immobile comporta normalmente un pregiudizio per il proprietario e che sarebbe spettato all'occupante dimostrare l'assenza di attitudine reddituale del bene; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe esaminato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'Amministrazione. Il soggetto convenuto/occupante ha proposto a sua volta un ricorso incidentale, deducendo la violazione delle norme sulle spese di lite perché, essendo stata affermata la sua carenza di legittimazione passiva, la Corte d'appello non avrebbe regolato correttamente le spese del rapporto processuale con l'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia del Demanio e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati perché la Corte d'appello aveva erroneamente richiesto all'Amministrazione una prova piena del danno da occupazione sine titulo, mentre, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento perduta e il pregiudizio subito, potendo la prova essere fornita anche per presunzioni e potendo la liquidazione avvenire equitativamente, anche prendendo a parametro il valore locativo di mercato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha osservato l'assorbimento, precisando comunque che la compensazione delle spese non può essere disposta con formule generiche ma richiede la specifica indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi del ricorso principale e incidentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la doglianza di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
la parte ricorrente ha denunciato l'omesso esame di una domanda di risarcimento; la Corte ha però accolto il ricorso principale e non ha fondato la decisione su tale censura.
richiamato dal ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese di lite.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, con motivazione specifica e non con formule generiche.
art. 12 del D.L. n. 90 del 1990
richiamato nel primo motivo dell'Agenzia a sostegno della pretesa indennitaria.
art. 19 della L. n. 448 del 1998
richiamato nel primo motivo dell'Agenzia a sostegno della pretesa indennitaria.
art. 65 del D.Lgs. n. 300 del 1999
richiamato nel primo motivo dell'Agenzia a sostegno della pretesa indennitaria.
art. 1 della L. n. 311 del 2004
richiamato nel primo motivo dell'Agenzia a sostegno della pretesa indennitaria.
art. 1 del D.P.R. n. 296 del 2005
richiamato nel primo motivo dell'Agenzia a sostegno della pretesa indennitaria.
richiamato per inquadrare il danno da occupazione sine titulo come danno risarcibile da fatto illecito.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del danno.
richiamato nel motivo sulla prova del danno; la Corte ha ribadito che l'onere probatorio è alleggerito ma non eliminato.
richiamato per consentire il ricorso a presunzioni semplici nella prova del danno.
Massime di principio
- Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario deve allegare la concreta perdita di godimento del bene e il pregiudizio specifico subito; la prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici e massime di esperienza.
- Se il danno da occupazione sine titulo non è provabile nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo in via equitativa, anche utilizzando come parametro il valore locativo di mercato del bene.
- Non è corretto pretendere dal proprietario una prova piena e analitica del danno quando il pregiudizio discende normalmente dall'indisponibilità del bene e la prova del quantum può essere costruita in via presuntiva o equitativa.
- La compensazione delle spese di lite richiede, secondo il testo vigente dell'art. 92 c.p.c., la ricorrenza di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate; non bastano formule di stile o richiami generici alla natura della controversia.
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