Cassazione Civile, Ordinanza n. 23287/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica volta a ottenere differenze retributive per l'indennità di pronta disponibilità, sostenendo che l'importo maggiorato già previsto da una deliberazione aziendale del 1999 dovesse continuare a essere applicato anche dopo la sopravvenienza dei successivi contratti collettivi nazionali. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la contrattazione integrativa del 1999 fosse stata travolta dalla disciplina nazionale successiva, in particolare dal c.c.n.l. 2005, e che mancasse un nuovo accordo sindacale capace di rideterminare l'indennità in aumento nei limiti delle risorse del fondo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 51 c.c.n.l. dirigenza medica, per avere la Corte territoriale considerato abrogato l'accordo decentrato recepito con deliberazione aziendale; 2) violazione degli artt. 1312, 1355, 1358 e 2697 c.c. e dell'art. 51 c.c.n.l., lamentando che fosse stato posto a suo carico l'onere della prova della capienza del fondo, mentre tale prova avrebbe dovuto gravare sulla ASL; 3) violazione dell'art. 17 c.c.n.l. 3 novembre 2005, assumendo che la disciplina sopravvenuta non prevedesse più il limite della capienza del fondo. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i motivi e li ha ritenuti infondati, richiamando un precedente conforme sulla stessa questione, osservando che la contrattazione collettiva nazionale ha sempre subordinato l'eventuale aumento dell'indennità alle disponibilità del fondo aziendale e che un atto unilaterale o una deliberazione risalente non sono sufficienti, da soli, a fondare un diritto a trattamenti economici in assenza di un successivo titolo contrattuale valido. Ha inoltre ritenuto assorbente la mancanza di specifici accordi sindacali nella vigenza del c.c.n.l. 2005 e ha respinto anche le doglianze sull'onere della prova e sulla natura della condizione, qualificandola come potestativa ma non meramente arbitraria, poiché dipendente da fattori oggettivi legati alle risorse disponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della dirigente medica. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva negato il diritto alle differenze retributive richieste per l'indennità di pronta disponibilità. La Corte ha ritenuto che la disciplina collettiva nazionale, succedutasi nel tempo, avesse mantenuto il vincolo della compatibilità con il fondo aziendale e che, in assenza di un nuovo accordo integrativo nel periodo di vigenza del c.c.n.l. 2005, non potesse riconoscersi il maggior importo rivendicato sulla base della sola deliberazione del 1999. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per la complessità e novità della questione, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 17 c.c.n.l. dirigenza medica del 3 novembre 2005
ha disapplicato la precedente disciplina dell'indennità di pronta disponibilità e ha rinviato al fondo per il trattamento accessorio, confermando la permanenza dei limiti collegati alle risorse disponibili e alla contrattazione integrativa
art. 51 c.c.n.l. dirigenza medica dell'8 giugno 2000
ha confermato il fondo e la possibilità per la contrattazione integrativa di rideterminare l'importo dell'indennità, ma entro i limiti del fondo annuale e delle risorse consolidate
art. 20 c.c.n.l. dirigenza medica del 5 dicembre 1996
disciplinava la pronta disponibilità e prevedeva che il compenso fosse pagato mediante il fondo dell'art. 62
art. 62 c.c.n.l. dirigenza medica del 5 dicembre 1996
costituiva il fondo per gli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative e consentiva la rideterminazione dell'indennità in sede di contrattazione decentrata nei limiti del fondo annuale
art. 110 d.P.R. n. 384 del 1990
fissava l'importo originario dell'indennità di pronta disponibilità, poi oggetto di successive discipline collettive
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
la contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e le disponibilità di bilancio e di programmazione dell'amministrazione
l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto grava su chi lo allega; nel caso dell'acquisto subordinato a condizione, grava su chi invoca il diritto la prova dell'avveramento della condizione
richiamato come parametro di censura nel ricorso, senza autonoma incidenza decisoria nella motivazione della Corte
richiamato in relazione alla dedotta natura meramente potestativa della condizione, ma la Corte ha escluso che la fattispecie concreta integrasse tale ipotesi
richiamato in relazione ai doveri di correttezza e buona fede nella pendenza della condizione, ma la censura è stata dichiarata non decisiva/inammissibile nei limiti in cui introduceva questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata
utilizzato per rinviare alla motivazione di precedente conforme, richiamata e sostanzialmente fatta propria dalla Corte
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, nei casi previsti, il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per la sua applicazione
richiamata quale norma modificativa del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici possono essere riconosciuti solo se trovano fondamento in contratti collettivi e alle condizioni da questi previste; un atto unilaterale dell'amministrazione, da solo, non basta a costituire un diritto al maggior compenso.
- Quando la contrattazione collettiva nazionale rimette alla contrattazione integrativa la determinazione di un emolumento, il relativo aumento resta subordinato alla disponibilità del fondo aziendale e ai vincoli di bilancio o di programmazione dell'amministrazione.
- L'esistenza di una delibera o di un accordo decentrato anteriore non consente, in assenza di un nuovo intervento integrativo compatibile con la disciplina sopravvenuta, di pretendere la conservazione indefinita del trattamento economico più favorevole.
- Se il diritto invocato è condizionato al verificarsi di un evento futuro e incerto, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su chi fa valere quel diritto.
- La condizione è meramente potestativa solo quando l'evento dipende dal mero arbitrio della parte, senza seri motivi o apprezzabili valutazioni di interesse; non lo è quando la decisione è influenzata da fattori oggettivi e da valutazioni di convenienza collegate a risorse o assetti organizzativi.
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