Sentenza n. 415/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto 15.6.2022 n. -OMISSIS- della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emesso sulla posizione n. -OMISSIS- nonché dell'allegato Parere 7.6.2022 n. -OMISSIS- del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesso nell'adunanza n. -OMISSIS- sulla posizione n. -OMISSIS-, notificati al Ricorrente in data 19.7.2022, con cui, conformemente al parere emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, è stata respinta l'istanza del Sig. -OMISSIS- di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riportate nell'incidente 20.7.2019 e negato contestualmente il richiesto beneficio dell'equo indennizzo, indicando i principi di diritto e il quadro cui attenersi in sede di riesame e/o di riedizione del potere;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, fondato sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, al termine del turno di servizio, mentre si dirigeva verso la propria autovettura parcheggiata nei pressi della caserma per fare rientro a casa, si era avvicinato a un veicolo apparentemente in panne per prestare aiuto al conducente ed era stato investito da un'altra autovettura. Aveva quindi chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate e la concessione dell'equo indennizzo. Il Comitato di verifica aveva ritenuto interrotto il nesso causale tra servizio ed evento, poiché l'incidente si era verificato durante una sosta non necessitata successiva alla fine del turno. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 5 del d.P.R. 461/2001 per difetto di istruttoria, errore sui presupposti, difetto ed erroneità della motivazione; violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e delle garanzie partecipative; violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 461/2001; violazione della disciplina sull'infortunio in itinere; contraddittorietà con precedenti atti dell'Arma; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta e sviamento; violazione del dovere di soccorso previsto dall'art. 732, comma 3, lett. b), del d.P.R. 90/2010; violazione del principio di proporzionalità e del criterio del più probabile che non. In via preliminare, le amministrazioni hanno eccepito la genericità del ricorso per violazione dell'art. 40, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di genericità, ritenendo che l'art. 40, comma 2, c.p.a. imponga chiarezza nell'esposizione ma non l'uso di tecniche redazionali o formule sacramentali, e che le censure fossero chiaramente individuabili, tanto da avere consentito alle amministrazioni di difendersi. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato il decreto e il presupposto parere del Comitato. Il Collegio ha ritenuto che, ai fini dell'infortunio in itinere, rilevino il nesso eziologico tra percorso normale e evento, il collegamento almeno occasionale con l'attività lavorativa, la necessità dell'uso del mezzo privato e l'assenza di condotte colpose o gravemente imprudenti del dipendente. Nel caso concreto il ricorrente non aveva compiuto una deviazione dal percorso: si stava dirigendo verso il luogo in cui era parcheggiata l'autovettura e l'investimento era avvenuto nello stesso contesto. Inoltre, l'arresto per verificare se un terzo avesse bisogno di aiuto non costituiva una sosta arbitraria o motivata da ragioni personali, ma una condotta ragionevolmente giustificata e coerente con il dovere di soccorso. Il nesso causale doveva pertanto ritenersi non interrotto. Il parere del Comitato, pur espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito, è stato ritenuto affetto da manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti, tale da consentirne e imporne il sindacato giurisdizionale. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'amministrazione dovrà riesercitare il potere considerando sussistente il nesso eziologico tra percorso ed evento, restando salve le ulteriori valutazioni non ancora compiute. I Ministeri sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Impone una chiara individuazione dei fatti e dei motivi, ma non richiede specifiche tecniche redazionali o formule sacramentali; l'inammissibilità non ricorre quando le censure siano comprensibili e consentano un'effettiva difesa.
Consente di lasciare salve le ulteriori valutazioni amministrative conseguenti all'annullamento, quando l'amministrazione non abbia ancora esaminato profili ulteriori della domanda.
È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione, istruttoria e correttezza della decisione amministrativa.
È stato dedotto dal ricorrente in relazione all'omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma la relativa censura è stata assorbita.
Sono stati invocati in relazione ai compiti del Comitato di verifica e alla possibilità di ulteriori approfondimenti istruttori; le relative censure sono state assorbite.
È stato richiamato dal ricorrente in materia di infortunio in itinere; la decisione ha accolto la domanda sulla base dei criteri giurisprudenziali relativi al nesso tra percorso, servizio ed evento.
art. 732, comma 3, lett. b), d.P.R. 90/2010
Prevede il dovere del militare di prestare soccorso a chiunque versi in pericolo o necessiti di aiuto; la condotta di soccorso non può essere qualificata automaticamente come sosta arbitraria interruttiva del nesso causale.
Richiamato in relazione alla trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nell'infortunio in itinere del dipendente pubblico, il nesso con il servizio richiede che il percorso sia quello normale tra luogo di lavoro e abitazione, che sussista un collegamento almeno occasionale con l'attività lavorativa, che l'uso del mezzo privato sia necessario e che non vi siano condotte colpose o gravemente imprudenti del dipendente idonee ad aggravare in modo esorbitante il rischio tutelato.
- Il mero arresto del lavoratore, prima di raggiungere il mezzo privato parcheggiato lungo il normale percorso di rientro, non interrompe il nesso causale quando sia finalizzato a prestare ragionevole aiuto a un terzo in apparente difficoltà e non sia dettato da ragioni personali o arbitrarie.
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito; è tuttavia censurabile quando risulti privo di motivazione, manifestamente irragionevole nella valutazione dei fatti o ometta di considerare circostanze rilevanti per la decisione.
- L'annullamento del diniego di riconoscimento della causa di servizio per erronea esclusione del nesso eziologico impone all'amministrazione di riesercitare il potere considerando sussistente quel nesso, ma lascia salve le ulteriori valutazioni amministrative non ancora compiute.
- L'art. 40, comma 2, c.p.a. non impone formule sacramentali o specifiche tecniche di redazione: il ricorso è ammissibile quando fatti e censure siano sufficientemente chiari da consentire al giudice di individuarli e alla controparte di difendersi.
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