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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16767/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento, confermato in appello, secondo cui alcune prestazioni rese a favore dell'ente territoriale avevano natura di lavoro subordinato giornalistico e non di rapporto autonomo o parasubordinato. In particolare, la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente un rapporto giornalistico per due lavoratrici: una addetta a contenuti informativi inserita stabilmente nella struttura interna di comunicazione dell'ente, con giornate predeterminate e retribuzione fissa; l'altra coordinatrice redazionale. Di conseguenza aveva condannato l'ente datore al pagamento di contributi e sanzioni all'ente previdenziale dei giornalisti. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha contestato, per la prima lavoratrice, l'insufficiente accertamento dell'attività di selezione e scelta delle notizie richiesta per la qualifica giornalistica; per la seconda, l'omessa pronuncia sulla prevalenza del coordinamento redazionale e la mancata considerazione della disciplina contributiva e della buona fede, sostenendo l'efficacia liberatoria del versamento effettuato a un diverso ente previdenziale; ha inoltre dedotto omesso esame di un presunto altro lavoro svolto dalla prima lavoratrice, errata qualificazione della prestazione come subordinata anziché parasubordinata, erronea individuazione del periodo temporale del rapporto e omessa pronuncia sulla disciplina sanzionatoria. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse svalutato alcune certificazioni provenienti dall'ente pubblico e non avesse correttamente apprezzato la testimonianza resa dal loro autore, nonché contestando l'esclusione della natura giornalistica di altri lavoratori e dell'addetto stampa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla qualificazione del rapporto giornalistico e alla subordinazione, osservando che la Corte territoriale aveva comunque svolto l'accertamento in fatto sui contenuti delle mansioni, sull'inserimento stabile nell'organizzazione e sugli indici di subordinazione. Ha respinto anche la censura sulla mancata efficacia liberatoria del pagamento contributivo all'INPDAP, richiamando la giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro non può invocare l'errore scusabile ex art. 1189 c.c. quando conosce l'attività svolta dai dipendenti e quindi l'obbligo contributivo verso l'ente corretto. Ha dichiarato inammissibile o infondato il resto delle doglianze, perché volte in sostanza a una rivalutazione del merito o basate su fatti non decisivi o non risultanti dalla sentenza impugnata. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso che i documenti prodotti fossero atti pubblici e ha ritenuto corretta la valutazione di inattendibilità del testimone-autore del falso, nonché l'accertamento in concreto delle mansioni svolte. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1 L. 69/1963

    La qualifica di attività giornalistica richiede, tra gli altri indici, il compimento di attività di selezione e scelta delle notizie; la Corte ha però ritenuto che nel caso concreto la valutazione di merito fosse stata comunque svolta.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato le mansioni nel loro complesso e non aveva trascurato i profili dedotti.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come parametro di deduzione del vizio di nullità per omessa pronuncia; nel caso concreto la censura è stata respinta o ritenuta inammissibile perché non fondata su un reale vizio decisorio.

  • art. 116, comma 20, L. 388/2000

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'efficacia liberatoria del pagamento contributivo a diverso ente; la Corte ha disatteso la tesi alla luce della giurisprudenza sull'irrilevanza dell'errore scusabile del datore.

  • art. 1189 c.c.

    Non è invocabile dal datore di lavoro che abbia versato contributi a ente previdenziale errato, perché non può dirsi errore scusabile quando conosce l'attività dei dipendenti e quindi l'obbligo verso l'ente corretto.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatti storici è stata dichiarata inammissibile quando il fatto dedotto non era decisivo o non era stato specificamente collegato a una diversa qualificazione del rapporto.

  • art. 2094 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come subordinato sulla base degli indici di subordinazione elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato per prospettare la natura parasubordinata del rapporto; la censura è stata respinta perché incompatibile con l'accertamento in fatto della subordinazione.

  • artt. 1362 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c.

    La doglianza sulla durata del rapporto è stata respinta perché anche una diversa estensione temporale non avrebbe inciso sugli indici di subordinazione e la censura tendeva a una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico di entrambe le parti ricorrenti.

  • art. 1 L. 69/1963

    Nel ricorso incidentale è stato invocato per sostenere la natura giornalistica di altre attività, ma la Corte ha ribadito che l'accertamento in concreto delle mansioni prevale su affermazioni documentali non attendibili.

  • art. 2 L. 69/1963

    Richiamato nel ricorso incidentale per la qualificazione delle attività giornalistiche, senza accoglimento.

  • art. 9 L. 150/2000

    Invocato nel ricorso incidentale in tema di attività di ufficio stampa e qualificazione giornalistica, ma ritenuto non dirimente nel caso concreto.

  • art. 3 D.P.R. 422/2001

    Richiamato nel ricorso incidentale per l'attività dell'addetto stampa, senza che ciò conducesse a una diversa soluzione in assenza di prova attendibile delle mansioni.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Censurata la mancata valorizzazione di certificazioni prodotte; la Corte ha escluso che tali documenti avessero natura di atto pubblico e li ha ritenuti superabili con l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali e testimoniali; la Corte ha confermato l'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte d'appello.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro di valutazione delle prove, senza che la censura evidenziasse una reale violazione dei criteri legali di apprezzamento.

  • art. 221 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che non era necessaria querela di falso perché i documenti valorizzati dal ricorrente incidentale non avevano natura di atto pubblico.

  • art. 111, co. 6, Cost.

    Invocato per denunciare l'asserita carenza di motivazione sulla testimonianza; la censura è stata respinta perché la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio dedotto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'asserita mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto la decisione adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione di un rapporto come giornalistico, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte, potendo valorizzare l'inserimento stabile nella struttura organizzativa, la predeterminazione delle giornate di lavoro, la retribuzione fissa e gli altri indici di subordinazione; non è necessario che la motivazione si soffermi isolatamente su ogni singolo indice se il complesso dell'accertamento è coerente.
  • Il datore di lavoro che versi contributi a un ente previdenziale errato non può invocare l'efficacia liberatoria del pagamento ex art. 1189 c.c. se l'errore non è scusabile, poiché egli è tenuto a conoscere l'attività lavorativa svolta dai propri dipendenti e il correlato obbligo contributivo.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico dedotto non sia decisivo o quando la critica miri, in realtà, a una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può fondarsi su una lettura atomistica della sentenza se il giudice d'appello ha comunque esaminato il thema decidendum nel suo complesso e ha espresso una qualificazione giuridica del rapporto sulla base delle risultanze istruttorie.
  • I documenti privati o comunque non aventi natura di atto pubblico possono essere liberamente valutati e disattesi dal giudice di merito sulla base di elementi contrari, incluse le dichiarazioni del loro autore che ne riconosca la non genuinità; in tali casi non è necessaria querela di falso.
  • In cassazione non è consentito prospettare sotto forma di violazione di legge una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle prove quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logicamente coerente e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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