Cassazione Civile, Ordinanza n. 20580/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex dipendente ministeriale, transitato alle dipendenze di un comune a seguito del trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti locali, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la medesima retribuzione in godimento presso l’amministrazione di provenienza, comprensiva del salario accessorio, e la condanna dell’ente di destinazione al pagamento delle differenze maturate. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 7 d.lgs. n. 112 del 1998, degli artt. 26 ss. del CCNL enti locali 5 ottobre 2001, del CCNL 18 dicembre 2003 di interpretazione autentica e dell’art. 29, comma 4, CCNL enti locali 22 gennaio 2004. Ha sostenuto che la disciplina contrattuale e legislativa applicabile al trasferimento avrebbe escluso il riassorbimento del trattamento economico mantenuto al momento del passaggio, valorizzando in particolare la clausola sulla conservazione della differenza come retribuzione individuale di anzianità e la contrattazione di interpretazione autentica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che, per i dipendenti statali trasferiti alle dipendenze di regioni ed enti locali in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, opera in mancanza di disposizioni speciali la continuità giuridica del rapporto e il mantenimento del trattamento economico, ma la parte eccedente rispetto a quello spettante presso l’ente di destinazione è soggetta alla regola del riassorbimento in occasione dei successivi miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico, secondo il principio generale dell’art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001. La Corte ha inoltre escluso che le clausole contrattuali invocate dal ricorrente introducessero una deroga in senso contrario: l’art. 28, comma 5, del CCNL 5 ottobre 2001 si limita a qualificare la differenza come retribuzione individuale di anzianità, senza prevederne la non riassorbibilità; il CCNL di interpretazione autentica non disciplina il caso in esame; l’art. 29 del CCNL 22 gennaio 2004 riguarda l’indennità integrativa speciale del personale delle categorie B e D e non l’assegno ad personam del personale trasferito, oltre a riferirsi a posizioni non coincidenti con quella del ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
esprime il principio generale secondo cui, nei trasferimenti di personale verso altre amministrazioni in mancanza di disposizioni speciali, il rapporto continua giuridicamente e il trattamento economico superiore è mantenuto ma soggetto a riassorbimento nei successivi miglioramenti.
richiamato come base del trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti locali, senza però essere ritenuto idoneo a escludere la regola del riassorbimento.
artt. 26 ss. CCNL Enti locali 5 ottobre 2001
richiamati dal ricorrente, ma ritenuti non decisivi perché il contratto collettivo di interpretazione autentica ne limita l’ambito applicativo e non disciplina il problema del riassorbimento dell’assegno ad personam.
CCNL Enti locali 18 dicembre 2003 (interpretazione autentica)
la Corte afferma che questo testo contrattuale delimita l’applicazione degli artt. 26 ss. e non prende posizione sul tema della riassorbibilità del trattamento economico nei trasferimenti agli enti locali.
art. 29, comma 4, CCNL Enti locali 22 gennaio 2004
riguarda l’indennità integrativa speciale del personale delle categorie B e D e non l’assegno ad personam dei dipendenti ministeriali trasferiti; non esclude la regola del riassorbimento nel caso concreto.
le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nei trasferimenti di personale da amministrazioni statali a regioni o enti locali, in assenza di una disciplina speciale derogatoria, il mantenimento del trattamento economico già goduto opera secondo la regola del riassorbimento, quando il trattamento ecceda quello previsto per l’ente di destinazione.
- La clausola contrattuale che qualifichi una differenza retributiva come retribuzione individuale di anzianità non implica, di per sé, la sua non riassorbibilità: per escludere il riassorbimento occorre una previsione espressa.
- Le disposizioni di interpretazione autentica dei contratti collettivi vanno lette nel loro effettivo ambito applicativo e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate.
- Una norma collettiva riferita a specifiche voci retributive di determinate categorie di personale non può essere utilizzata per sottrarre alla disciplina generale dell’assorbimento un assegno ad personam riconosciuto in occasione di un diverso trasferimento di personale.
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