Cassazione Penale, Ordinanza n. 00975/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti dell'imputato per una violazione della disciplina antimafia, con pena di venti giorni di arresto. In cassazione, la difesa ha proposto un unico motivo denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la determinazione della pena fosse viziata sotto il profilo motivazionale. In sostanza, il ricorso contestava il trattamento sanzionatorio, ritenuto non correttamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse un profilo non deducibile in sede di legittimità, perché attinente al trattamento sanzionatorio, e ha comunque osservato che la motivazione di merito era adeguata e non illogica, avendo la pena applicata il minimo edittale ed essendo stata ulteriormente ridotta nella massima estensione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d. lgs. 159/2011
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito.
Invocato dalla difesa per contestare la determinazione della pena; la censura è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità quando attiene al trattamento sanzionatorio e la motivazione di merito risulti adeguata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata per dedurre un vizio motivazionale; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza perché riferita a un tema di merito in materia di pena.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il solo trattamento sanzionatorio se la doglianza si risolve in una rivalutazione del merito sulla misura della pena.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando dia conto, in modo non illogico, dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e dell'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto se la pena è stata applicata nel minimo edittale e ulteriormente ridotta.
- Il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione discrezionale della pena operata dai giudici di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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