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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06215/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per un motivo unico: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p., per omessa motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis era stata espressamente formulata dal difensore in udienza il 04/04/2025 e nelle conclusioni scritte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla mancata pronuncia sulla domanda di applicazione dell'art. 131-bis c.p.: ha qualificato l'omessa pronuncia come vizio di mancata motivazione (ai sensi del limite del sindacato di cassazione sulla motivazione: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale di Nuoro per nuovo giudizio esclusivamente su questo punto.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975 n. 110

    Norma sostanziale alla base della condanna in primo grado (detenzione/porto di arma/strumento atti ad offendere). Nel caso, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato per aver portato fuori casa un coltello a serramanico di 15 cm.

  • art. 131-bis c.p.

    Dispostiva sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: se prospettata, il giudice di merito deve esaminare e motivare l'eventuale applicazione. L'omessa pronuncia su una richiesta formulata configura mancanza di motivazione e legittima l'annullamento limitato al punto.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a vizio di motivazione (omessa o insufficiente motivazione) su punti essenziali: la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza ex art. 131-bis rientri in questa fattispecie.

  • artt. 125 e 546 c.p.p.

    Riferimenti procedurali richiamati in relazione al dovere del giudice di affrontare e motivare le richieste e le questioni poste dalle parti (art. 125 c.p.p. attiene alle conclusioni; art. 546 c.p.p. alla decisione nel rito abbreviato o al giudizio, nella logica della completezza della motivazione). La Corte ha collegato tali norme alla necessità di pronuncia sul punto richiesto.

Massime di principio

  • Se la difesa formula espressamente la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito è obbligato a esaminare e motivare espressamente la decisione su tale richiesta; l'omessa pronuncia è vizio di motivazione.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato ai vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità; tuttavia la totale omissione di pronuncia su una questione proposta è rilevante e può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • L'annullamento per omessa pronuncia è in genere limitato al punto omesso (non sempre comporta la riforma integrale della sentenza) e il giudice di rinvio deve nuovamente esaminare e motivare la questione.
  • Per evitare il vizio procedurale, la parte deve porre la questione in modo chiaro e, se possibile, documentarlo anche per iscritto nelle conclusioni; la formulazione subordinata di una richiesta va comunque esaminata dal giudice.
  • La pronuncia sull'applicabilità dell'art. 131-bis comporta una valutazione di fatto sulla tenuità dell'offesa e sulle circostanze del caso concreto: la Corte di merito deve dare i requisiti minimi di argomentazione che rendano verificabile la sua scelta.
  • La remissione alla Corte di merito per mancata motivazione non impedisce che, sul nuovo giudizio, il Tribunale confermi la condanna: l'obbligo è solo di esaminare e motivare la richiesta di non punibilità.
  • Il Procuratore generale può chiedere l'annullamento limitato all'omessa pronuncia; la Corte di cassazione spesso accoglie tali richieste quando il vizio emerge chiaramente dal testo della sentenza impugnata.

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