Cassazione Penale, Sentenza n. 06215/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per un motivo unico: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p., per omessa motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis era stata espressamente formulata dal difensore in udienza il 04/04/2025 e nelle conclusioni scritte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla mancata pronuncia sulla domanda di applicazione dell'art. 131-bis c.p.: ha qualificato l'omessa pronuncia come vizio di mancata motivazione (ai sensi del limite del sindacato di cassazione sulla motivazione: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale di Nuoro per nuovo giudizio esclusivamente su questo punto.
Norme richiamate
art. 4, legge 18 aprile 1975 n. 110
Norma sostanziale alla base della condanna in primo grado (detenzione/porto di arma/strumento atti ad offendere). Nel caso, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato per aver portato fuori casa un coltello a serramanico di 15 cm.
Dispostiva sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: se prospettata, il giudice di merito deve esaminare e motivare l'eventuale applicazione. L'omessa pronuncia su una richiesta formulata configura mancanza di motivazione e legittima l'annullamento limitato al punto.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione relativo a vizio di motivazione (omessa o insufficiente motivazione) su punti essenziali: la Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sull'istanza ex art. 131-bis rientri in questa fattispecie.
Riferimenti procedurali richiamati in relazione al dovere del giudice di affrontare e motivare le richieste e le questioni poste dalle parti (art. 125 c.p.p. attiene alle conclusioni; art. 546 c.p.p. alla decisione nel rito abbreviato o al giudizio, nella logica della completezza della motivazione). La Corte ha collegato tali norme alla necessità di pronuncia sul punto richiesto.
Massime di principio
- Se la difesa formula espressamente la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., il giudice di merito è obbligato a esaminare e motivare espressamente la decisione su tale richiesta; l'omessa pronuncia è vizio di motivazione.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato ai vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità; tuttavia la totale omissione di pronuncia su una questione proposta è rilevante e può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio.
- L'annullamento per omessa pronuncia è in genere limitato al punto omesso (non sempre comporta la riforma integrale della sentenza) e il giudice di rinvio deve nuovamente esaminare e motivare la questione.
- Per evitare il vizio procedurale, la parte deve porre la questione in modo chiaro e, se possibile, documentarlo anche per iscritto nelle conclusioni; la formulazione subordinata di una richiesta va comunque esaminata dal giudice.
- La pronuncia sull'applicabilità dell'art. 131-bis comporta una valutazione di fatto sulla tenuità dell'offesa e sulle circostanze del caso concreto: la Corte di merito deve dare i requisiti minimi di argomentazione che rendano verificabile la sua scelta.
- La remissione alla Corte di merito per mancata motivazione non impedisce che, sul nuovo giudizio, il Tribunale confermi la condanna: l'obbligo è solo di esaminare e motivare la richiesta di non punibilità.
- Il Procuratore generale può chiedere l'annullamento limitato all'omessa pronuncia; la Corte di cassazione spesso accoglie tali richieste quando il vizio emerge chiaramente dal testo della sentenza impugnata.
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