Cassazione Civile, Ordinanza n. 30948/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
Alcuni creditori hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il loro reclamo avverso l'omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il primo motivo denunciava nullità per violazione del contraddittorio: mancata comunicazione al difensore dei reclamanti del provvedimento con cui era stata fissata l'udienza di discussione del reclamo e della successiva ordinanza che aveva rinviato a un'altra udienza, con conseguente celebrazione delle udienze in assenza della difesa dei reclamanti. Il secondo motivo deduceva violazione della disciplina di cui alla legge n. 3 del 2012 in tema di voto dei creditori e calcolo della maggioranza, oltre a violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 113 e 116 c.p.c., lamentando omessa valutazione dei documenti e motivazione incongrua sulla ricostruzione dei crediti e sull'approvazione della proposta. Il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato il preteso pagamento già avvenuto di una somma rilevante in favore di un creditore, correttamente quantificati i crediti e le percentuali di pagamento, correttamente formato il consenso di uno dei creditori per silenzio e insussistente l'interesse dei reclamanti a opporsi all'omologa in alternativa alla liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha accertato, sulla base degli atti, che la cancelleria non aveva comunicato al difensore dei reclamanti né il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione del reclamo né la successiva ordinanza di rinvio, con conseguente violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. Poiché il difensore non era comparso alle udienze e non risultavano ulteriori difese depositate, la nullità si è estesa agli atti successivi e al provvedimento conclusivo. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione collegiale, per il nuovo esame del reclamo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Rende ricorribile per cassazione il provvedimento di omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto dotato di definitività e decisorietà.
Il principio del contraddittorio va rispettato anche nei procedimenti camerali e di volontaria giurisdizione quando vi sia un controinteressato; la sua violazione determina nullità degli atti successivi e del provvedimento conclusivo.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme violate per la mancata comunicazione dei provvedimenti emessi fuori udienza.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle comunicazioni dei provvedimenti del giudice.
art. 16 d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'omessa comunicazione dei provvedimenti nel procedimento di reclamo.
Richiamato nel secondo motivo per censurare le modalità di attribuzione del voto ai creditori e il calcolo della maggioranza nella procedura di composizione della crisi.
Richiamato per contestare la ripartizione e l'adempimento dell'onere della prova sulla circostanza dell'avvenuto pagamento e sulla quantificazione dei crediti.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla decisione del giudice e alla valutazione dei documenti.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove documentali.
Richiamati per il quadro normativo della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Massime di principio
- La mancata comunicazione al difensore costituito di un provvedimento che fissa o dispone il rinvio di un'udienza in un procedimento contenzioso o camerale determina la nullità delle attività compiute nelle udienze successive e del provvedimento conclusivo, per violazione del contraddittorio.
- Il principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. si applica anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione e camerali quando sia individuabile un controinteressato.
- La nullità derivante da mancata comunicazione può ritenersi sanata solo se risulti comunque assicurata, in concreto, la partecipazione della parte o la piena possibilità di esercitare il diritto di difesa.
- Nel giudizio di legittimità è deducibile come error in procedendo il vizio processuale che consente alla Corte l'esame diretto degli atti, purché il ricorso riporti in modo autosufficiente gli elementi necessari a individuare il vizio denunciato.
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