Cassazione Civile, Ordinanza n. 27230/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di un socio lavoratore da una cooperativa di produzione e lavoro, poi annullata in sede giudiziale con ordine di reintegrazione nella compagine sociale e condanna al pagamento delle mensilità non percepite dalla data di esclusione alla data della reintegra. Gli eredi del socio deceduto hanno impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato il riconoscimento delle spettanze solo fino alla data di reintegra, sostenendo che la reintegrazione avrebbe riguardato soltanto la posizione di socio e non anche quella lavorativa, con conseguente insussistenza del diritto alle retribuzioni successive o, comunque, con diversa delimitazione del periodo e delle conseguenze economiche. La cooperativa, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale denunciando pretesi vizi di giudicato interno ed esterno e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alle statuizioni dei precedenti giudizi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale degli eredi, ritenendo il motivo formulato in modo generico quanto alla violazione di legge e sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale della cooperativa, perché tardivo rispetto al termine lungo di impugnazione e quindi inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme asseritamente violate e se non chiarisce in che modo la decisione si ponga in contrasto con esse.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
I vizi denunciati come errori processuali, inclusi quelli relativi a giudicato interno/esterno e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non possono essere usati per sollecitare una nuova valutazione dei fatti di causa.
art. 334, secondo comma, c.p.c.
Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace.
La comunicazione della delibera di esclusione del socio deve contenere un minimo necessario di specificazione delle ragioni, anche ai fini del termine per l'impugnazione.
Nelle cooperative di produzione e lavoro, l'esclusione del socio è idonea a estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione del giudizio secondo i casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce violazione di legge deve indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate e spiegare il rapporto tra la fattispecie concreta e la regola di diritto; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle sentenze di merito, quando la censura richieda in realtà un riesame del fatto.
- Nelle cooperative di produzione e lavoro, l'esclusione del socio incide unitariamente sul rapporto associativo e su quello lavorativo, sicché la reintegrazione nella compagine sociale comporta, di regola, anche il ripristino della posizione lavorativa secondo i principi richiamati dalla Corte.
- La tardività del ricorso incidentale comporta la sua inefficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
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