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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08335/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di comodato avente ad oggetto un fondo agricolo con casale e annessi, originariamente stipulato tra le proprietarie e il padre del ricorrente. Le proprietarie hanno chiesto la risoluzione del comodato, la restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno. Il convenuto ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il riconoscimento delle migliorie apportate al fondo e, per il ricorrente, anche per l'usucapione dei beni. In primo grado la domanda principale è stata accolta, la riconvenzionale sulle migliorie è stata accolta solo parzialmente e l'usucapione è stata rigettata. In appello il ricorrente ha insistito nell'usucapione; le proprietarie hanno impugnato la statuizione sulle migliorie e la mancata liquidazione del danno da occupazione illegittima. La Corte d'appello ha limitato la condanna restitutoria al solo comodatario originario, ha escluso l'usucapione del ricorrente, ha eliminato la condanna per le migliorie e ha condannato il ricorrente, quale erede del comodatario, al risarcimento del danno da occupazione illecita. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1158, 1803 e 1804 c.c., sostenendo che le prove raccolte dimostrassero un possesso utile all'usucapione e che, non essendo parte del contratto di comodato, la sua relazione con il bene non potesse essere qualificata come detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha condiviso l'impostazione della Corte territoriale secondo cui il comodato del fondo agricolo stipulato dal capo famiglia estende il titolo della detenzione anche ai familiari che collaborano nella coltivazione, salvo prova di atti incompatibili con il diritto del comodante. Ha inoltre rilevato che il ricorrente si limitava a proporre una diversa lettura delle prove testimoniali e documentali, senza indicare specificamente gli elementi decisivi trascurati o mal valutati, chiedendo di fatto una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    indica il rito applicato nel giudizio di merito relativo alla controversia locatizia/comodato di immobile, senza svolgervi autonoma questione decisiva in cassazione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'usucapione, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi fossero i presupposti del possesso utile ad usucapionem

  • artt. 1803 e 1804 c.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione della propria relazione con il bene come detenzione; la Corte conferma invece che il comodato del capo famiglia si estende ai familiari che collaborano nella coltivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la violazione di legge, ma le doglianze sono state qualificate come inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il comodato di un fondo agricolo stipulato dal capo famiglia può costituire titolo di detenzione anche per gli altri componenti del nucleo familiare che cooperano nella coltivazione, sicché, in mancanza di atti inequivoci di interversione del possesso o di comportamenti incompatibili con il diritto del comodante, non si configura un possesso utile all'usucapione neppure in capo ai familiari.
  • Chi deduce l'usucapione deve allegare e dimostrare un possesso continuato, esclusivo e incompatibile con la mera detenzione; la semplice coltivazione del fondo o la vendita dei frutti, se inserite in un rapporto di comodato familiare, non bastano di per sé a integrare il possesso ad usucapionem.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio; la censura deve individuare specificamente l'errore di diritto o il decisum che non considera un fatto decisivo, mentre la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove è inammissibile.
  • Il giudice di merito, nel fondare la decisione su alcune fonti di prova e nel trascurarne altre, non deve confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che esponga le ragioni del proprio convincimento in modo logicamente coerente.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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