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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23678/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito da un comune a due ingegneri per la redazione della variante al piano regolatore generale. Dopo l'approvazione degli elaborati da parte dell'ente e il pagamento solo parziale dei compensi, il comune ha sostenuto che i professionisti avessero adempiuto in modo incompleto, perché non avevano depositato una tavola di raffronto ritenuta necessaria per l'approvazione regionale della variante. Su tale presupposto ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la restituzione delle somme già corrisposte e il risarcimento del danno. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del contratto, dell'art. 1176 c.c. e delle norme sulla risoluzione, per avere la Corte territoriale escluso l'inadempimento professionale nonostante la mancata redazione delle tavole di raffronto; 2) violazione degli artt. 1218 e 1460 c.c. e del disciplinare, sostenendo che la mancanza dell'elaborato impediva il pagamento del saldo o almeno imponeva una riduzione del corrispettivo; 3) omesso esame di documenti decisivi e motivazione insufficiente, sempre in relazione alla pretesa incompletezza della prestazione professionale; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo generico, cumulando censure di violazione di legge e di vizio motivazionale senza la necessaria specificità, senza una chiara individuazione delle rationes decidendi contestate e senza una puntuale critica alla motivazione della sentenza impugnata. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ricordato che, nella formulazione vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza della motivazione. Anche la doglianza sulle spese è stata ritenuta inammissibile, perché il controllo di legittimità non consente di sindacare la discrezionalità del giudice di merito nella liquidazione, salvo violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del comune alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, intelligibili e riferiti alla decisione impugnata; la genericità e la mancata individuazione delle rationes decidendi rendono il motivo inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge richiede l'indicazione della norma violata e una critica argomentata dell'errore di sussunzione o di interpretazione compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più ammessa la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere un inadempimento professionale, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità delle censure.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità da inadempimento dei professionisti, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di risoluzione per inadempimento, senza esame nel merito per inammissibilità.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente sul requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento, senza scrutinio nel merito.

  • art. 1458 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente sugli effetti della risoluzione, senza esame di merito.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato per l'eccezione di inadempimento; la Corte di merito l'aveva esclusa e la Cassazione non sovverte tale valutazione per inammissibilità dei motivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulle spese è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la quantificazione resta discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono formulate in modo promiscuo e generico, senza distinguere chiaramente tra violazione di legge e vizio motivazionale e senza indicare con precisione le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di violazione di legge richiede una critica specifica all'errore di interpretazione o di sussunzione compiuto dal giudice di merito; non basta la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o del contratto.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., può essere denunciato solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più consentito censurare l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, salvo che la motivazione presenti anomalie radicali rilevanti sul piano costituzionale.
  • In tema di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato a verificare che la parte totalmente vittoriosa non sia stata condannata alle spese; la liquidazione concreta resta affidata al potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoMoraSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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