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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15294/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna per guida di veicolo senza patente mai conseguita, in presenza di recidiva nel biennio, ritenendo integrato il reato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., con applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ex art. 99 c.p. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il giudice di merito avesse fondato l'accertamento della recidiva anche su informative di reato dei Carabinieri e della Polizia Municipale acquisite senza consenso della difesa, chiedendo l'espunzione di tali atti e la declaratoria di nullità per mancata correlazione tra imputazione e fatto accertato ex artt. 516, 521, 522 e 526 c.p.p. In subordine, chiedeva l'assoluzione perché la guida senza patente sarebbe stata depenalizzata dal D.Lgs. 8/2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, privi di specifica critica alla motivazione impugnata e di adeguati riferimenti alle ragioni decisorie. Quanto alla censura sull'inutilizzabilità degli atti di polizia, ha osservato che essi non erano decisivi, poiché la decisione si fondava sulla testimonianza di un maresciallo dei Carabinieri che riferiva sull'accertamento relativo alla definitività della precedente contestazione. Ha inoltre ribadito che, per provare la recidiva nel biennio idonea a sottrarre il fatto alla depenalizzazione, non è necessaria un'attestazione documentale della definitività del pregresso illecito, essendo sufficiente un minimo di prova, anche testimoniale, in assenza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, D.Lgs. 285/1992

    La guida senza patente resta penalmente rilevante quando ricorre la recidiva nel biennio; il riferimento alla depenalizzazione opera solo per la mera guida senza patente priva di tale presupposto.

  • art. 99 c.p.

    La sentenza di merito ha applicato la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale in relazione ai precedenti dell'imputata.

  • artt. 516, 521, 522 e 526 c.p.p.

    Sono richiamati dalla difesa per sostenere una nullità derivante dalla mancata correlazione tra imputazione e fatto accertato e dall'uso di atti asseritamente acquisiti senza consenso; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    È richiamato per sostenere la depenalizzazione della mera guida senza patente, ma la Corte ribadisce che tale effetto non opera se è provata la recidiva nel biennio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riproporre censure già esaminate e disattese in appello senza una critica analitica delle argomentazioni della decisione impugnata.
  • In tema di guida senza patente, ai fini dell'esclusione della depenalizzazione per effetto della recidiva nel biennio non è indispensabile una prova documentale della definitività del precedente illecito, potendo bastare un minimo di prova, anche testimoniale, purché non siano allegati elementi contrari dall'interessato.
  • La prova della recidiva nel biennio può essere desunta anche da elementi probatori diversi dall'attestazione formale di definitività, se tali elementi consentono di risalire con sufficiente certezza al pregresso accertamento e la difesa non contesta specificamente la relativa definitività.
  • Le doglianze su asserita inutilizzabilità di atti non decisivi non incidono sulla tenuta della motivazione quando la condanna si fondi su autonome fonti di prova idonee a sorreggere l'accertamento del fatto costitutivo.
  • La depenalizzazione della guida senza patente opera soltanto in assenza della recidiva biennale che costituisce elemento impeditivo della trasformazione dell'illecito in mero illecito amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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