Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30830/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi riuniti avverso due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato ai fini IRPEF i redditi dichiarati per gli anni 2007 e 2008, applicando indici di capacità contributiva ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c., avendo aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. 148/2017, conv. in l. 172/2017. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia notificata alla controparte a mezzo PEC e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando che la rinuncia era conseguenza di un provvedimento di legge sopravvenuto. Quanto al contributo unificato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, affermando che tale previsione non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    indici di capacità contributiva

    norma posta a base della rettifica dei redditi dichiarati ai fini IRPEF mediante accertamento sintetico.

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia agli atti del giudizio; la rinuncia del ricorrente ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • d.l. 148/2017

    richiamato come fonte della definizione agevolata della controversia cui il ricorrente ha aderito.

  • l. 172/2017

    legge di conversione del d.l. 148/2017, richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
  • Quando la rinuncia è conseguenza di una definizione agevolata prevista da una sopravvenuta disciplina legislativa, le spese di lite possono essere compensate.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.