Cassazione Civile, Ordinanza n. 30830/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato il rigetto dei ricorsi riuniti avverso due avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato ai fini IRPEF i redditi dichiarati per gli anni 2007 e 2008, applicando indici di capacità contributiva ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha poi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c., avendo aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. 148/2017, conv. in l. 172/2017. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia notificata alla controparte a mezzo PEC e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese di lite, rilevando che la rinuncia era conseguenza di un provvedimento di legge sopravvenuto. Quanto al contributo unificato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, affermando che tale previsione non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
indici di capacità contributiva
norma posta a base della rettifica dei redditi dichiarati ai fini IRPEF mediante accertamento sintetico.
consente la rinuncia agli atti del giudizio; la rinuncia del ricorrente ha determinato l'estinzione del giudizio di cassazione.
richiamato come fonte della definizione agevolata della controversia cui il ricorrente ha aderito.
legge di conversione del d.l. 148/2017, richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando la rinuncia è conseguenza di una definizione agevolata prevista da una sopravvenuta disciplina legislativa, le spese di lite possono essere compensate.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
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