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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07131/2024 del 16/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario fondo)

La controversia

La controversia riguarda due compendi immobiliari contigui siti in Castelnuovo di Porto. Una parte aveva acquistato, nel 2003, le particelle 198 e 199, sostenendo di avere diritto di passaggio sulla particella 57, poi divenuta particelle 300 e 301, per accedere alla via Campagnanese. La proprietaria delle particelle 300 e 301 aveva invece agito con actio negatoria servitutis per far dichiarare l'inesistenza del preteso diritto di passaggio e ottenere l'inibizione dell'uso della strada, oltre a un eventuale indennizzo. Nel giudizio di primo grado i convenuti avevano chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia o usucapione, oppure la costituzione coattiva perché il fondo sarebbe stato intercluso; i venditori avevano anche chiesto l'annullamento di un atto successivo per conflitto di interessi del rappresentante. Il Tribunale aveva respinto l'actio negatoria e riconosciuto la servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della proprietaria del fondo servente, ritenendo che non si fosse mai costituita alcuna servitù sulla strada comune: la particella destinata a strada era rimasta in comproprietà dei vari acquirenti dei lotti, sicché mancavano il presupposto dell'identità dei proprietari richiesto dall'art. 1062 c.c. e i segni di un effettivo asservimento apparente; inoltre, i successivi atti di acquisto non menzionavano servitù gravanti sulla strada. Con il ricorso per cassazione si denunciavano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la clausola dell'atto di vendita del 2003 che richiamava gli accessori, gli usi e i diritti dell'immobile e il riferimento, nell'atto del 1987, all'accesso dal vialetto catastalmente individuato sulla particella 57; 2) violazione dell'art. 1062 c.c., sostenendosi che la servitù per destinazione del padre di famiglia non richiede una manifestazione espressa di volontà e che la sentenza avrebbe erroneamente preteso una menzione esplicita; 3) ulteriore violazione dell'art. 1062 c.c. per avere la Corte d'appello valorizzato un preteso elemento soggettivo del "padre di famiglia" anziché l'oggettiva situazione di asservimento al momento della divisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata, rilevando che il ricorso era stato comunque notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Nel merito dei motivi, ha ritenuto inammissibile il primo perché la clausola invocata era stata considerata dalla sentenza impugnata e comunque non era decisiva, trattandosi di formula di stile; ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale non aveva negato la servitù per assenza di menzione nel titolo, ma per mancanza del presupposto costitutivo dell'art. 1062 c.c.: al momento della divisione i fondi non erano tutti nella medesima titolarità rispetto alla strada, che era rimasta in comproprietà, e non risultavano opere visibili e permanenti idonee a rendere palese un asservimento. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'impugnazione e condannato la ricorrente e le parti che avevano aderito al ricorso, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario; ha inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della copia notificata della sentenza non determina improcedibilità se risulta che il ricorso per cassazione è stato notificato entro il termine breve di impugnazione.

  • art. 325 comma 2 c.p.c.

    Il termine breve di sessanta giorni rileva ai fini della tempestività del ricorso; se la notifica del ricorso è avvenuta entro tale termine, l'assenza della relata sulla copia depositata non impedisce di verificare la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la censura di omesso esame non riguarda un fatto storico decisivo realmente trascurato dalla sentenza impugnata, ma mira a una diversa lettura delle risultanze documentali o a riproporre questioni già valutate.

  • art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è inammissibile se il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e in realtà censura solo la ricostruzione del fatto o la valutazione della prova.

  • art. 1062 c.c.

    La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede che, al momento della divisione di fondi già appartenenti allo stesso proprietario o agli stessi comproprietari, sussista una relazione oggettiva e apparente di asservimento tra i fondi; non può costituirsi se manca l'identità soggettiva richiesta o se il fondo asseritamente servente è rimasto in comproprietà e già utilizzato dai medesimi comproprietari, senza opere visibili e permanenti che rendano palese l'asservimento.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    La norma ha introdotto il richiamo all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. non si fonda sulla mera utilità di fatto del passaggio, ma presuppone una situazione oggettiva di asservimento apparente al momento della divisione di fondi già unitariamente appartenenti o in comproprietà comune, con opere visibili e permanenti idonee a rendere riconoscibile il peso imposto.
  • Se il bene destinato a strada o passaggio resta in comproprietà tra i medesimi soggetti che acquistano i lotti contigui, viene meno il requisito dell'eterogeneità tra fondo dominante e fondo servente e non può dirsi costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata ha già considerato il dato documentale richiamato e la parte mira soltanto a ottenere una rivalutazione del significato delle clausole contrattuali.
  • Il motivo di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare in astratto la norma applicata senza misurarsi con il concreto fondamento logico-giuridico della decisione.
  • La mancata allegazione della copia notificata della sentenza non comporta improcedibilità del ricorso per cassazione se dagli atti emerge con certezza che l'impugnazione è stata proposta entro il termine breve di sessanta giorni.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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