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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07130/2024 del 16/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un'impresa per l'accertamento di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su una striscia di terreno di m 2,50 lungo il confine tra due particelle, dedotta come costituita da un atto di divisione del 1958 e sempre esercitata dai danti causa dell'attrice. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto l'esistenza della servitù, condannando i convenuti a non parcheggiare le auto sulla striscia e al risarcimento del danno; in appello la condanna risarcitoria era stata esclusa, ma il resto confermato. In cassazione i convenuti soccombenti deducevano in via principale il giudicato esterno sopravvenuto, formatosi su una sentenza d'appello resa in un diverso giudizio tra la medesima impresa e la proprietaria originaria del fondo asseritamente servente, sentenza che aveva escluso che dall'atto del 1958 derivasse una servitù prediale e aveva qualificato il rapporto come mera servitù irregolare, cioè diritto personale non trasferibile. Sostenevano che tale giudicato, opponibile anche agli eredi della proprietaria originaria, precludesse per incompatibilità la domanda dell'impresa nel presente giudizio. Con il secondo motivo denunciavano inoltre violazione di norme sostanziali e processuali sulla servitù e sulla prova, ma tale censura veniva assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione in cassazione della sentenza sopravvenuta passata in giudicato e dei documenti attestanti morte della originaria proprietaria ed eredità dei ricorrenti. Ha qualificato anche il precedente giudizio come actio confessoria servitutis, non come mero giudizio possessorio, rilevando che in quel processo era stata domandata l'affermazione del diritto reale di servitù, con conseguente condanna alla rimozione degli ostacoli al passaggio. Poiché la sentenza sopravvenuta aveva definitivamente escluso l'esistenza di una servitù prediale derivante dall'atto di divisione del 1958 sulla medesima striscia di terreno, la Corte ha affermato che tale giudicato precludeva la domanda proposta nel presente giudizio contro gli eredi della proprietaria originaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarando inammissibili le domande proposte dall'impresa per contrasto con il giudicato esterno e compensando le spese di tutti i gradi, perché la preclusione si era formata solo dopo la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 1079 c.c.

    richiamato per qualificare l'azione come actio confessoria servitutis, cioè azione diretta a far accertare e tutelare un diritto reale di servitù

  • art. 2697 c.c.

    invocato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla costituzione della servitù

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito, quale parametro della decisione secondo diritto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito, in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, assorbito, in tema di libero convincimento del giudice

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come base del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per individuare il termine lungo di impugnazione applicabile al giudizio precedente, utile a stabilire la formazione sopravvenuta del giudicato

  • art. 372 c.p.c.

    interpretato nel senso che non osta alla produzione in cassazione di documenti attestanti la formazione sopravvenuta del giudicato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per affermare l'efficacia del giudicato anche nei confronti degli eredi della parte originaria

  • principio del ne bis in idem

    impiegato come criterio che impedisce di rimettere in discussione una domanda già definitivamente decisa con giudicato incompatibile

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno sopravvenuto può essere rilevato d'ufficio e documentato con atti prodotti anche successivamente alla sentenza impugnata, poiché la sua funzione è quella di evitare giudicati contrastanti e assicurare stabilità alle decisioni.
  • La produzione in cassazione di documenti che attestano il successivo passaggio in giudicato di una sentenza non è preclusa dall'art. 372 c.p.c., quando tali documenti non potevano essere prodotti prima perché relativi a un fatto processuale sopravvenuto.
  • Per stabilire se una controversia precedente precluda la decisione successiva occorre accertare la reale natura della domanda proposta nel primo giudizio, senza essere vincolati dalla sola qualificazione formale data dal giudice di merito.
  • Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha escluso la costituzione di una servitù prediale sulla medesima striscia di terreno e tra le stesse situazioni soggettive, la successiva domanda che presupponga l'esistenza di quel medesimo diritto è inammissibile per incompatibilità con il giudicato.
  • Il giudicato sostanziale fa stato anche nei confronti degli eredi della parte originaria, se la posizione dedotta in giudizio è a questi trasmessa, e può essere opposto per paralizzare una domanda fondata sul medesimo rapporto già definitivamente escluso.
  • L'accoglimento di un motivo fondato sul giudicato esterno assorbe le ulteriori censure di merito relative alla prova della servitù e alla violazione delle norme sostanziali e processuali invocate contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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